Spetta al professionista, se vi è contestazione sui limiti dell'incarico conferito, l'onere di dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e l'attività consultiva svolta in favore dello stesso.
Corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di diligenza professionale media esigibile dal professionista è la impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la condotta omissiva del legale deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici: la responsabilità professionale dell'avvocato, difatti, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (fattispecie in tema di domanda di una struttura sanitaria per sentirne pronunciare la condanna a titolo di responsabilità professionale del legale per aver omesso di evocare in giudizio la compagnia di assicurazioni e per non aver assolto agli obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione su di lui gravanti).
NDR: in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 6967 del 27/3/2006 e n. 25234 del 14/12/2010.