Sentenze

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Spetta al professionista, se vi è contestazione sui limiti dell'incarico conferito, l'onere di dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e l'attività consultiva svolta in favore dello stesso.

Corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di diligenza professionale media esigibile dal professionista è la impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la condotta omissiva del legale deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici: la responsabilità professionale dell'avvocato, difatti, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (fattispecie in tema di domanda di una struttura sanitaria per sentirne pronunciare la condanna a titolo di responsabilità professionale del legale per aver omesso di evocare in giudizio la compagnia di assicurazioni e per non aver assolto agli obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione su di lui gravanti).

NDR: in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 6967 del 27/3/2006 e n. 25234 del 14/12/2010.

Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) e urgente, senza che rivelino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Il bisogno, inoltre, deve essere serio, non voluttuario né capriccioso o artificialmente indotto. (Nella specie - in applicazione dei principi che precedono - la Suprema corte ha confermato la pronunzia del giudice del merito che, preso atto della impossibilità del comodante di permanere nella propria abitazione, aveva negato il suo diritto di recedere dal contratto di comodato, avendo ritenuto che il suo sopravvenuto bisogno di una nuova abitazione potesse essere soddisfatto non solo con la vendita degli immobili oggetto di comodato, al fine di acquistarne un altro, ma anche attraverso la locazione di altro appartamento, in considerazione della sua florida situazione economica).
In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).
Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla.
Nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell'articolo 1810 del codice civile, tale disciplina, configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'articolo 1183 del codice civile, non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'articolo 1183 del codice civile, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.
In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'articolo 1809 del Cc contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi: l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e impreveduto. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave. Piuttosto, deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 Cc non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato.
In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Fattispecie nella quale si è ritenuta regolarmente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo di un'azione di responsabilità verso l'amministratore di una società fallita, con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, presso il medesimo indirizzo è stato regolarmente notificato alla stessa persona, ex art. 140 c.p.c., un pignoramento immobiliare).

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