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Il termine di prescrizione del credito pignorato decorre dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza) mentre rimane sospese nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c
Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore. Il medesimo limite caratterizza, di conseguenza, anche l'oggetto del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo.
In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore).
Nel pignoramento presso terzi la dichiarazione del terzo non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata; o viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec, mentre qualora venga effettuata con mezzi diversi e comunque non idonei a dimostrare immediatamente e incontestabilmente l'esistenza e il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell'art. 548, comma 2, cpc. In tal caso è necessario che il giudice dell'esecuzione fissi apposita udienza e, se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato.
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società "in house" attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società "in house", partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house", non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda nella quale una società "in house", in qualità di stazione appaltante di lavori, aveva commissionato all'appaltatore una fornitura per un importo palesemente eccessivo nonché difforme dalle condizioni di mercato - ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione al danno cagionato a detta società da due dirigenti di società "in house" incaricate, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni di assistenza e supporto nonché della predisposizione del progetto esecutivo propedeutico all'affidamento).
In fattispecie ante riforma diritto societario (d.lg. 6/2003) la decadenza dell'amministratore di s.r.l. a seguito del suo fallimento personale è conseguenza automatica del fallimento stesso e non implica una delibera assembleare da iscrivere al registro imprese. Ne deriva che la circostanza è opponibile ai terzi solo se la società ne dimostri l'effettiva conoscenza in capo ai terzi stessi ex art. 2383 ultimo comma c.c., non bastando a tal fine l'assolvimento degli oneri di pubblicità relativi all'apertura della procedura concorsuale.
Il d.lg. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (circostanza non sussistente nel caso di specie relativo ad una società di fatto).
In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".

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