Sentenze

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Deve darsi continuità al principio secondo cui la parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata.

Quando l'appello è proposto da una società cancellata con un nuovo difensore, la parte appellata non è tenuta a verificare se tale società esista o meno, per cui non si può imputare alla parte appellata (successivamente parte ricorrente) di non aver effettuato tale verifica e di addurre poi un novum basato su emergenze fattuali introdotte nel giudizio di cassazione con la relativa documentazione.

Deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva della mandataria sia eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, e che, nel caso di specie, avendo agito nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del sinistro (oltre che nei confronti di quest'ultimo), l’attore non poteva chiamare in giudizio – cumulativamente – anche la sua mandataria con rappresentanza, trattandosi di facoltà non consentita (ed anzi preclusa) dalla previsione dell'art. 153 Cod. Ass.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 9334/2016 e alla seconda Cass. 6397/2023; in argomento si veda altresì Cass. S.U. 21970/2021.

L'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione.
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona - con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Il danno da vacanza rovinata è risarcibile anche al di fuori delle ipotesi di inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva condannato la società proprietaria di un campeggio al risarcimento del danno da vacanza rovinata, cagionato al campeggiatore dall'incendio sviluppatosi in fondo limitrofo e propagatosi all'interno dello stesso campeggio).
L'espletamento di una consulenza su incarico del giudice (CTU) è esercizio di attività professionale, per cui l'interessato – anche per non incorrere in sanzioni penali (art. 348 c.p.) – deve essere iscritto anche nell'albo professionale della categoria professionale di appartenenza (o, per i periti assicurativi, nel ruolo di cui al D.Lgs. n. 205 del 2009, art. 157), benché le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si limitino a prevedere all'art. 15, che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti coloro che siano muniti di specifica competenza in una data materia (e' invece venuto meno l'obbligo di appartenenza alle associazioni professionali, soppresse con D.Lgs. n. 369 del 1944).
In tema di mandato di arresto europeo, non si configura il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), l. 22 aprile 2005, n. 69, in presenza di esaustive informazioni fornite dallo Stato richiedente, attestanti condizioni della detenzioni idonee ad esclude il rischio di trattamento inumano o degradante della persona richiesta. (Fattispecie in cui, sulla base delle informazioni rese dalla Repubblica di Romania, emergeva che la persona richiesta sarebbe stata detenuta in ambienti rispondenti agli "standards" convenzionali ed in regime carcerario "semiaperto", con un tempo trascorso in cella limitato al riposo notturno, all'igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari; con la possibilità di accedere a postazioni telefoniche ed informatiche, all'acquisto di generi di necessità e di ricevere visite, nonché di lavorare e svolgere attività educative, sportive, terapeutiche, con accesso agli spazi aperti).
L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi della citata l. n. 69 del 2005, art. 9 e art. 13, comma 2, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto.
In tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, c.p.p. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto.
Il requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dalla l. n. 69 del 2005, art. 7, pur nella formulazione modificata dal d. lg. n. 10 del 2021. In particolare, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, è decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, l'inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce ed anche per quantitativi imprecisati, che, invece, per il legislatore italiano, non merita una sanzione penale ma soltanto di tipo amministrativo.
La persona consegnata alle autorità italiane a seguito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi da quelli che hanno giustificato la consegna, a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione (in assenza di altre eccezioni al principio di specialità) attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunziata, nello Stato di emissione, una sentenza irrevocabile di proscioglimento dell'arrestato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell'esistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa.

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