Deve darsi continuità al principio secondo cui la parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata.
Quando l'appello è proposto da una società cancellata con un nuovo difensore, la parte appellata non è tenuta a verificare se tale società esista o meno, per cui non si può imputare alla parte appellata (successivamente parte ricorrente) di non aver effettuato tale verifica e di addurre poi un novum basato su emergenze fattuali introdotte nel giudizio di cassazione con la relativa documentazione.
Deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva della mandataria sia eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, e che, nel caso di specie, avendo agito nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del sinistro (oltre che nei confronti di quest'ultimo), l’attore non poteva chiamare in giudizio – cumulativamente – anche la sua mandataria con rappresentanza, trattandosi di facoltà non consentita (ed anzi preclusa) dalla previsione dell'art. 153 Cod. Ass.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 9334/2016 e alla seconda Cass. 6397/2023; in argomento si veda altresì Cass. S.U. 21970/2021.