Sentenze

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In tema di espropriazione immobiliare, nel caso in cui ad un primo pignoramento invalido ne segua, tra le stesse parti, un altro valido, la riunione tra le due procedure esecutive comporta che l'attività prevista dell'art. 567, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell'adempimento di cui all'art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito nella legge 14 dicembre 2000, n. 372, sebbene compiuta formalmente con riguardo al primo procedimento, comunica i suoi effetti anche al secondo, attesa l'identità delle azioni esecutive e tenuto conto che la riunione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. - norma applicabile in via analogica al giudizio di esecuzione - comporta la riferibilità delle suddette attività a ciascuno dei procedimenti esecutivi, restando priva di rilievo la mancata reiterazione del deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. nel secondo procedimento, di cui non può essere dichiarato, per tale ragione, l'estinzione. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
In tema di mutuo ipotecario e quindi di responsabilità contrattuale, la fideiussione può essere prestata per una durata minore a quella del rapporto principale garantito: l'esposizione soggettiva del fideiussore è, infatti, oggettivamente circoscrivibile e ciò onde conservare uno stato di equilibrio ex lege del rapporto debitore-creditore. E', così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la liceità della fideiussione e la relativa validità temporale minima e consistente, l'interpretazione giudiziale secundum legem della stessa nonché il rispetto del piano di ammortamento e quindi l'assenza di alcun inadempimento durante il periodo di vigenza della medesima fideiussione, venga dichiarato inefficace il pignoramento immobiliare sulla cui base venga, poi, dichiarato altresì inefficace, in altra sede (e di gravame), anche il relativo precedente precetto.
La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.
In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.
In tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore - nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno - non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita.
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contesta. Ne consegue che è illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in pendenza dell'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell'opposizione.
In base all'art. 140 del Codice delle assicurazioni private: qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somma assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti della impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. Sul punto, va confermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata.
Il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto; tale pregiudizio può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura (nella specie, il creditore, essendo in possesso di cinque titoli esecutivi nei confronti di una compagnia assicurativa, aveva iniziato altrettante esecuzioni nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del pignoramento presso terzi, e nei confronti del medesimo debitor debitoris).

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