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Non è applicabile la disciplina sul controllo a distanza dell'attività lavorativa di cui all'art. 4 St. lav. quando il datore di lavoro si limiti a stampare la cronologia registrata sul browser di navigazione perché in tal caso i dati non sono raccolti attraverso un dispositivo di monitoraggio installato ad hoc e poiché l'art. 4 St. lav. si applica soltanto a quei controlli che rilevano dati sulla produttività ed efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa e non, viceversa, a quelli che riguardano condotte illecite estranee alla prestazione di lavoro.
Soltanto dopo l'approvazione del Jobs Act è possibile tracciare la navigazione su internet del dipendente ai fini di una contestazione disciplinare. Prima del D. Lgs. 151/2015, invece, l'utilizzo dei controlli a distanza era rigidamente limitato alle esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. A precisarlo è la Cassazione respingendo il ricorso di una nota griffe di moda nei confronti di un dipendente sanzionato con un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio per aver navigato nella settimana prima di Natale su siti commerciali durante l'orario di lavoro. Per la Suprema corte, nel caso concreto, i dati acquisiti dal datore di lavoro nell'ambito dei controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore.
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologicoex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 Stat. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale exart. 5 l. n. 604/1966 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Affinché siano legittimi, i controlli eseguiti dal datore di lavoro devono rispondere ai principi di minimizzazione e di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto ad uno scopo che sia legittimo, di trasparenza e correttezza, ricavabili dal Codice della privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679. In caso di controlli illeciti, perché eseguiti in mancanza d'un fondato sospetto o con modalità illegittime, i relativi risultati sono inutilizzabili.
Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare i versamenti dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.
Trova applicazione anche al procedimento ex art. 28 St. Lav. lo speciale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 4, co. 4 d.lgs. 216/2003, che non integra un'inversione dell'onere probatorio, ma una «agevolazione» che l'ordinamento riconosce in favore del soggetto che assume essere stato discriminato: quest'ultimo, infatti, può limitarsi ad allegare e dimostrare circostanze di fatto dalle quali può desumersi per inferenza la discriminazione. In capo al datore si determina quindi l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione, attraverso circostanze idonee ad escludere la natura discriminatoria della propria condotta.
Il nucleo essenziale della "ratio" dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970 risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, da intendersi sia quello tradizionale, tra capitale e lavoro, che quello fra organizzazioni rappresentative di opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori, rispetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell'art. 17 st. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l'incolumità delle persone o l'integrità dell'azienda, sicché, sebbene lo stesso possa, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un'altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore, rappresentante sindacale, in relazione ad una condotta - costituita dall'invio di una email di aspra critica di colleghi sindacalisti per avere i medesimi raggiunto con l'azienda un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli aveva rifiutato di sottoscrivere - ritenuta estranea al rapporto di lavoro ed attinente all'esercizio del diritto alla libertà sindacale).
La distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d'essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata ad evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione sull'orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore, conseguendone la nullità del contratto di lavoro part time che non rechi l'indicazione scritta della distribuzione oraria della prestazione e l'esclusione dal beneficio contributivo previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5.

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