Sentenze

Cerca
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto ad assicurare, direttamente o tramite rimborso, la somministrazione di trattamenti terapeutici individualizzati e intensivi basati sulla metodologia ABA (Applied Behavioral Analysis) a favore di minori affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, in quanto tale prestazione rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e risponde al diritto fondamentale alla salute.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La rigida elencazione prevista dalla disposizione censurata dai tribunali di Torino e Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie - rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
La scienza comportamentale applicata (metodo Applied Behavior Analysis – ABA), al pari di altri programmi psicologici e comportamentali strutturati, rientra tra i trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino con disturbi dello spettro autistico. L'analisi comportamentale applicata (ABA) rientra nella previsione dell'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992, in quanto prestazione sanitaria o socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute ed è pertanto ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
In applicazione dei principi che tutelano il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e dell'obbligo per il Servizio Sanitario Nazionale di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) includendo prestazioni sanitarie che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio, l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) è condannata a garantire la somministrazione, anche in via indiretta, del trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA (Applied behaviour intervention) a favore di un minore affetto da "Disturbo dello spettro autistico".
In materia di tutela del diritto alla salute, garantito a livello costituzionale come diritto fondamentale e irriducibile, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono obbligate a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie basate su evidenze scientifiche di significativo beneficio, appropriatezza e necessità.
In materia di accertamento tributario relativo a disponibilità patrimoniali detenute all'estero (nella specie, in un fondo costituito nel Principato del Liechtenstein), e in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reati tributari ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000 i termini per l'accertamento sono raddoppiati (ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25) qualora l'obbligo di denuncia penale sussista, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione e dall'esito del processo penale.
Quando il Tribunale ordinario dichiara l'incompetenza per materia in relazione a una causa che, per la sua natura, ricadrebbe sotto la cognizione del Giudice del Lavoro presso il medesimo ufficio giudiziario (a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado), tale decisione non solleva una questione di competenza suscettibile di essere impugnata con il regolamento di competenza, il quale risulta perciò inammissibile.
In materia di accertamento tributario basato su informazioni provenienti da autorità fiscali estere (cd. accertamento "a tavolino") e non da verifiche in loco, non trova applicazione la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni per l'instaurazione del contraddittorio preventivo prevista dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. A tale riguardo, l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria non può in ogni caso configurare un valido motivo di urgenza idoneo a giustificare l'inosservanza del suddetto termine dilatorio, in quanto tale circostanza è riconducibile all'inerzia o negligenza dell'Ufficio e non esula dalla sua diretta responsabilità.
L'analisi comportamentale applicata (ABA, Applied Behavior Analysis) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico è riconosciuta come prestazione sanitaria o socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in quanto rientra tra le prestazioni che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. La disciplina nazionale e regionale (L. n. 134/2015, D.P.C.M. 12.1.2017, Legge regionale Lazio n. 7/2018) impone che la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei DSA siano effettuati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, come il metodo ABA.

Accedi