E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza.