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Corte di Cassazione, IV sezione penale, Sentenza n. 12685, 7/04/2026

Massima

“L’art. 603-bis c.p. tutela la “manodopera” prevalentemente manuale in ogni settore. La Cassazione annulla l’ordinanza che identificava lo “stato di bisogno” nella sola dipendenza dal reddito, richiedendo una “grave difficoltà” che limiti la libertà di scelta del lavoratore e specifico esame della posizione patrimoniale.”

Supporto alla lettura

Articolo 603 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO IN FATTO 

1. Il Tribunale del riesame di Messina, con il provvedimento in epigrafe, ha  rigettato il riesame personale proposto nell’interesse di Marchetta Maurizio  Sebastiano e Biondo Salvatore avverso l’ordinanza con cui il 13/10/2025 il Gip del  Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva applicato nei loro confronti la misura  cautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quanto  indagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. di cui all’unico capo d’incolpazione provvisoria.

Come ricorda il provvedimento impugnato, a fondamento della propria  decisione, alle pagine 50 e s.s. dell’ordinanza genetica, il giudice della cautela ha  richiamato le risultanze dell’attività di videoripresa, realizzata tramite tre telecamere installate presso la stazione di rifornimento della “Sikelia Oil s.r.l.”, che  gli hanno consentito di confermare l’impostazione accusatoria scaturita dalla  querela di Galdino Salvatore, le sommarie informazioni da questi successivamente  rese e il contributo conoscitivo offerto sui fatti da Mazzeo Pietro.

Ancora, ulteriore conferma dell’impianto accusatorio per il Gip è stata rinvenuta nell’attività d’intercettazione, che ha svelato come gli odierni ricorrenti  avessero imposto ai dipendenti un monte ore lavorativo superiore a quello per il  quale venivano retribuiti e come a costoro non venisse corrisposta la tredicesima  e quattordicesima mensilità che spettava loro di diritto in forza della normativa di  settore.

Il sistema illecito ordito dai vertici aziendali, secondo l’incolpazione  provvisoria, prevedeva, infatti, che i dipendenti della Sikelia Oil beneficiassero di tali voci stipendiali solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di  risultato, corrispondenti all’erogazione di un quantitativo di carburante superiore  all’annualità precedente. Si trattava, in buona sostanza, di un accordo illecito,  definito dagli stessi indagati “patto di sangue “, che i lavoratori accettavano per la  condizione di vulnerabilità nella quale versavano. In forza di esso, costoro, dopo  avere ricevuto in busta paga gli importi relativi alla tredicesima e quattordicesima  mensilità, erano tenuti a restituirli in contanti e pressoché integralmente al datore  di lavoro, il quale si impegnava, a sua volta, a corrisponderli per intero solo in caso  di raggiungimento dell’obiettivo di risultato posto.

Il giudice della cautela aveva, pertanto, concluso che sia Biondo Salvatore  che Marchetta Maurizio Sebastiano, non solo nell’arco temporale in cui avevano  ricoperto formalmente la carica di legali rappresentanti della s.r.l. ma, quali  amministratori di fatto dell’azienda, anche per l’intero periodo oggetto di indagine,  avessero imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni di  lavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un  monte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, non  riconoscendo alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno,  festivo e domenicale ed omettendo la corresponsione della tredicesima e  quattordicesima mensilità.

Alle pagine 82 e ss. dell’ordinanza genetica il Gip ha stigmatizzato la  spregiudicata condotta attuata dai due indagati, i quali avrebbero reiterato nel  tempo le pratiche innanzi descritte, imponendo ai lavoratori alle loro dipendenze  un sistema illecito ormai consolidato che costoro erano costretti ad accettare per  non correre il rischio di perdere il posto di lavoro. Ha, quindi, ritenuto sussistente  un concreto ed attuale pericolo di recidivanza che ha desunto dalle modalità di  consumazione della condotta delittuosa in contestazione, nonché un pericolo di  inquinamento probatorio tratto sia dalle dichiarazioni rese da uno dipendenti  escussi a sommarie informazioni il quale ha riferito che il Marchetta aveva fatto  pressioni sugli altri lavoratori per rendere dichiarazioni compiacenti sulle condizioni  lavorative, sia dalla reticenza dei lavoratori manifestata in sede di sommarie  informazioni. In punto di adeguatezza ha, quindi, concluso che la spregiudicatezza  e la totale assenza di scrupoli manifestata dai due indagati sia indice di personalità  allarmanti e che ciò giustifichi appieno l’adozione di una misura coercitiva, qual è  quella per l’appunto degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di  comunicazione, ritenuta necessaria per prevenire un ‘escalation criminale che  potrebbe altrimenti degenerare in forme di aggressività più violente ai danni dei  dipendenti.

I due indagati, a mezzo dei propri difensori, proponevano riesame  contestando sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, ma, come detto, con  il provvedimento impugnato il gravame cautelare è stato rigettato, con la  conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.

2. Ricorrono il Marchetta e il Biondo, con due separati atti, a mezzo dei  rispettivi difensori, di identico contenuto, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,  comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti lamentano violazione di  legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. con  riferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento della  manodopera.

Si ricorda in entrambi i ricorsi che oggetto del presente procedimento è il  delitto di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis cod. pen. contestato al  Biondo e al Marchetta, soci, in relazione a 9 dipendenti (i soli per i quali il Pm ha  ritenuto sussistente lo stato di bisogno) impiegati quali “pompisti” presso la  stazione di rifornimento della “Sikelia Oil s.r.l.” di Barcellona Pozzo di Gotto, nel  periodo dal 05/02/2021 al 31/12/2024. E che dalle emergenze di indagine risulta  che tutto il personale è stato regolarmente assunto ed avviato al lavoro, ha  ricevuto adeguata formazione sulle mansioni, ha prestato (e 6 dei 9 dipendenti,  ritenute persone offese, prestano tuttora servizio) la propria attività in un  ambiente sicuro e salubre, trattandosi di un impianto edificato ex novo nel 2021,

potendo usufruire di adeguati servizi sanitari e delle consumazioni al bar annesso  al distributore. Inoltre, tutti i dipendenti – in relazione al periodo in contestazione  – hanno goduto delle prestazioni previdenziali presso l’Ente di previdenza (INPS)  nella misura corrispondente alle buste paga pagate.

Ci si duole, tuttavia, che l’ordinanza impugnata osservi (pagg.23-24) che  tali dati appaiono ininfluenti, dal momento che gli indici elencati nell’art. 603-bis cod. pen. non sono tassativi, ben potendo la prova dello sfruttamento derivare  aliunde, purché emerga un abuso ed una imposizione delle condizioni di lavoro,  nel caso di specie rappresentate dalla corresponsione di una paga non in toto corrispondente con la contrattazione collettiva ed alla stessa inferiore. Più  specificamente, il riferimento è all’esistenza di differenze retributive, al mancato  riconoscimento di indennità aggiuntive, al condizionare l’erogazione integrale della  tredicesima e quattordicesima al raggiungimento di risultati, a trattenute in busta,  peraltro effettuate saltuariamente e che la difesa ha spiegato e documentato  essere legate ad acquisti di benzina del dipendente o acconti sulla retribuzione o  ancora ammanchi sulla gestione della cassa, che venivano compensati con relative  deduzioni successive; alcune delle quali – quelle relative al mese in cui è stata  eseguita la misura cautelare impugnata – addirittura prodotte in sede di  interrogatorio di garanzia dal ricorrente Biondo Salvatore a supporto e riscontro  della propria versione dei fatti.

Si contesta che tale stato di cose, secondo l’ordinanza impugnata,  indipendentemente dalla (inesistenza di) rivendicazione da parte dei lavoratori  interessati, integri il requisito della corresponsione di retribuzione sproporzionata  rispetto alla quantità del lavoro prestato di cui all’art. 603-bis, comma 3, n.1.

Secondo la tesi di entrambi i difensori ricorrenti anche ammettendo la  rispondenza al vero della ricostruzione operata dal Gip e confermata dal Riesame – considerata l’impossibilità allo stato degli atti di dare dimostrazione in sede cautelare dell’erroneità almeno parziale dei presupposti in fatto ora premessi,  salvo l’osservare che i dipendenti ricevevano effettivamente una paga mensile  mediamente intorno a 1300 euro in caso di orario a tempo pieno, riferibile ad otto  ore quotidiane e di 1000-1100 euro in caso di tempo parziale – appare tuttavia  erronea l’interpretazione fornita dall’ordinanza del tribunale della cautela di  Messina in relazione alla locuzione normativa, di cui si chiede una verifica nella  presente sede. Non è, infatti, sufficiente l’erogazione di una retribuzione che sia  inferiore, purché non in modo rilevante, rispetto a quanto previsto dal contratto  collettivo, in caso contrario estendendosi eccessivamente l’ambito di operatività  della sanzione penale, che sarebbe chiamata ad operare per ogni e qualsiasi  violazione economica rispetto alla contrattazione. Occorre, invece, l’erogazione di  una “retribuzione in modo palesemente difforme” o “sproporzionata al lavoro  prestato”, ovvero una paga che non consenta al lavoratore di assicurare a sé  stesso ed alla famiglia una esistenza dignitosa, una esistenza libera dallo stato di bisogno.

Al riguardo i ricorrenti evidenziano che Sez. 4 n. 2573/2024, osserva che:  «Tale sproporzione nel caso concreto non va colta… con un semplice raffronto tra  la somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dal  contratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato e  quindi tenendo conto dell’attività, delle complessive condizioni di lavoro, e della  determinazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previsto  contrattualmente».

Osservano i ricorrenti che la sentenza citata, pur muovendo da una  situazione estremamente differente (in quel caso si trattava di lavoratori agricoli  extracomunitari occupati in nero, con assenza di qualsiasi tutela, pause, riposo,  ferie etc., del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare) precisa che la  retribuzione va definita come “palesemente difforme” dai contratti collettivi ove lo  scosta-mento sia notevole, non solo in termini di ore lavorate rispetto a quanto  contrattualmente previsto, ma anche tenendo conto delle complessive condizioni  di lavoro, dell’essere l’ambiente di lavoro dignitoso ovvero no, del fatto che  l’attività prestata sia o no gravosa, prestata in situazioni di insalubrità, a titolo di  esempio.

Solo attraverso una tale complessiva valutazione è possibile affermare o  negare la sussistenza dell’indice previsto dal n.1 dell’art. 603-bis, comma 1, cod.  pen.; viceversa, l’ordinanza gravata — si dolgono i ricorrenti — ha considerato  esclusivamente il dato meramente ragionieristico della compiuta corrispondenza  tra retribuzione e contratto collettivo, respingendo la valutazione del contesto di  sicurezza, salubrità e presenza di tutele, anche contributive, in cui gli operai  lavoravano e limitando le argomentazioni in ordine alla produzione documentale

fatta in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente Biondo Salvatore come  “esigua e non convincente” senza peraltro tenere conto del fatto che sull’esiguità  viene fatta apposita valutazione al momento della produzione specificando che di mese in mese ogni documento veniva riconsegnato al lavoratore al momento della  sottoscrizione della busta paga e quindi si potevano produrre solo le ricevute  relative alla mensilità in argomentazione sulla quale il Tribunale del Riesame ha  totalmente omesso di esprimere valutazione.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al delitto  di cui all’art. 603-bis cod. pen. circa la sussistenza del requisito dello stato di  bisogno dei dipendenti, nonché motivazione mancante, contraddittoria o  manifestamente illogica della motivazione al riguardo, oltre che omesso confronto  a riguardo con gli elementi forniti dalla difesa nella memoria del 07/11/2025,  illustrata all’udienza del 10/11/2025.

I ricorrenti evidenziano che, per la sussistenza del reato, è necessaria, oltre  allo sfruttamento, l’esistenza di una condizione di approfittamento dello stato di  bisogno che deve riguardare ogni singolo lavoratore che si ritiene persona offesa  del reato. E che l’ordinanza impugnata ricostruisce lo stato di bisogno quale  «posizione di particolare vulnerabilità nella quale versavano i lavoratori, i quali  traevano fonte di reddito proprio dal lavoro espletato, il quale solo gli consentiva  di far fronte alle quotidiane necessità» (pagg.25-26).

Tale affermazione si lamenta essere erronea, in primo luogo, in quanto  tautologicamente identifica lo stato di bisogno come situazione di dipendenza  economica dalla retribuzione ricevuta a seguito del lavoro, che si assume svolto che, equivale sostanzialmente a ritenere sempre sussistente uno stato di bisogno.  Anche il sottolineare la «… difficoltà correlata …alla possibilità di reperire una  nuova occupazione lavorativa”, vale a dire evidenziando che per i dipendenti  rappresenta una necessità lo svolgere una attività lavorativa, non pare coerente  con le pronunce giurisprudenziali che sottolineano la necessità di un quid pluris, di  un requisito più stringente, quale l’età avanzata del dipendente o altre iniziali  difficoltà che lo avevano spinto ad accettare una situazione di sfruttamento nel  timore di non poter trovare altra occupazione.

Secondo i ricorrenti il concetto come ipotizzato dal tribunale del riesame  peloritano equivale a sostenere che lo stato di bisogno sussista sempre ed in ogni  caso, ciò segnatamente in un momento storico in cui il reperimento di un impiego  non è agevole. In un tale quadro, lo stato di bisogno sarebbe sempre integrato  quando il soggetto, in precedenza privo di occupazione, accetti condizioni di lavoro  complessivamente in qualche misura deteriori rispetto a quelle previste dai  contratti collettivi. In conclusione, l’ordinanza identificherebbe lo stato di bisogno  con il vivere e mantenersi, il che allargherebbe troppo ed indefinitamente (salvi  pochissimi casi) l’area di intervento penale.

Non sarebbe questa, invero, la ratio che si può ricavare dalle pronunce di  legittimità, al di là della affermazione stereotipata rammentata in ordinanza, per  cui «non va inteso come condizione di necessità tale da annientare in modo  assoluto qualsiasi libertà di scelta».

Invero, si sottolinea nei due ricorsi che la giurisprudenza di legittimità ha  ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. in situazioni  decisamente più connotate, essendo stato l’approfittamento dello stato di bisogno,  ad esempio, ravvisato nella condizione di soggetti irregolari e privi di permesso di  soggiorno, senza, collegamenti col territorio, del tutto impossibilitati a reperire  altre e migliori soluzioni lavorative, e/o di possibilità di alloggio, e/o di  soddisfacimento dei propri bisogni primari.

I ricorrenti richiamano, a sostegno delle proprie tesi, il caso deciso da Sez.  4 n. 18931/2023 relativo ad una fattispecie in cui gli operai erano impiegati in un  opificio per il confezionamento di calze da donna e collant: le condizioni di  sfruttamento consistevano nella reiterata corresponsione di retribuzioni difformi  dai CCNL pari a 3,00 o 5,00 euro all’ora e, comunque, sproporzionate rispetto alla  quantità e qualità del lavoro prestato; inoltre nella condizione di alloggio  degradante fornito dal datore di lavoro laddove si appurava che gli operai erano  alloggiati tutti in condizioni di estremo degrado igienico e costretti ad alloggiare  all’interno di camere da letto in condizioni igieniche precarie e degradanti: infine

nella reiterata violazione normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo,  al riposo settimanale alle ferie. Approfittamento dello stato di bisogno consistito  nel trarre utilità e profitto da una situazione critica che rendeva impossibile  provvedere alle proprie necessità più elementari (bisogno di lavorare per poter  mangiare e, cosi, sopravvivere, stato di indigenza, accettazione da parte dei  lavoratori di un salario bastante appena a soddisfare verosimilmente non più di  una delle necessità primarie, ovvero il mangiare, esigenza di un’abitazione dove  passare la notte prima di andare a lavorare) e da una situazione di vulnerabilità  che impediva a libera possibilità di scelta e di autodeterminazione dei lavoratore.

Si lamenta che l’ordinanza impugnata, sul punto non si confronti  concretamente con i rilievi contenuti della memoria depositata il 07/11/2025,  discussa all’udienza dei 10/11/2025, avanti li Tribunale del Riesame di Messina,  che viene allegata al ricorso, nella quale (pagg. 15 – 17) la difesa ha

analiticamente specificato per ciascun dipendente la condizione patrimoniale e  familiare, evidenziando che si tratta di soggetti di nazionalità italiana, o comunque  regolarmente presenti sul territorio, con una rete di riferimento, dotati nella quasi  totalità di abitazioni in proprietà, o condotte in locazione, con autovetture di  proprietà anche di grossa cilindrata, con riferimento all’età tutti assai giovani o  comunque nel vigore degli anni e non anziani; la difesa ha sottolineato che 3 di  essi avevano risolto il rapporto di lavoro, tra cui uno rivolgendosi al competente  tribunale del lavoro, vedendo soddisfatta ogni spettanza al momento della  risoluzione del rapporto.

Più specificamente, nella memoria era stato dedotto che il provvedimento  cautelare aveva ricostruito in fatto la sussistenza dello stato di bisogno di nove  dipendenti, rispetto agli altri, sulla scorta di quanto indicato nelle informative della  G.d.F., ultima delle quali del 04/09/2025, tenuto conto della singola situazione  patrimoniale e familiare degli stessi. Conseguentemente, rispetto alla totalità dei  venticinque dipendenti solo quei nove, sulla scorta della loro situazione  patrimoniale evidenziata nelle informative, erano da ritenersi in una situazione di  “stato di bisogno” e, quindi, persone offese.

I ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia affatto considerato i rilievi  difensivi, non spiegando quale fosse il dato sulla scorta dei quali quei nove  lavoratori erano stati valutati in una condizione di “stato di bisogno” rispetto agli  altri dipendenti indicati nelle informative della G.d.F., inoltre non si sarebbe

confrontato in alcun modo con i dati economici, familiari e patrimoniali emergenti  da dette informative, indicati specificamente nella memoria del 07/11/2025, dai  quali risultava, quantomeno per taluni di essi, anche una non irrilevante  consistenza patrimoniale.

Sempre in tema di omissioni, peraltro, i ricorrenti segnalano la totale  assenza di valutazioni sulla parte della memoria difensiva già citata che  rideterminando il costo dell’ora lavorata, sulla base della ricostruzione opera dalla  p.g., rideterminazione che si ripercuote sul compenso mensile di ogni singolo  dipendente e che, di fatto, va ad erodere ancora di più la forbice tra ciò che  avrebbero dovuto percepire e ciò che hanno percepito realmente i lavoratori con  una conseguente ripercussione – evidente – sulla quantificazione delle somme  mancanti e da li sul concetto di stato di bisogno.

Tale vizio di motivazione, unitamente ad una interpretazione troppo lata ed  estesa del concetto di stato di bisogno, deve condurre ad un annullamento  dell’ordinanza gravata.

Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e motivazione  mancante in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di  sfruttamento della manodopera di cui all’art. 603-bis cod. pen.

I ricorrenti ricordano che, ai fini della configurazione dell’elemento  soggettivo del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di approfittare dello stato  di bisogno della manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento.

Si tratta, invero, di un reato a dolo generico, per il quale l’agente deve  essere consapevole sia della condizione di sfruttamento sia dell’esistenza di una  condizione di bisogno dei lavoratore (il richiamo è al dictum di Sez. 4, n. 3554 del  18/01/2022, Rv. 282577 e 01 secondo cui il delitto previsto dall’art. 603-bis,  comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario  che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi,  mentre per quello previsto dall’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., è sufficiente  il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e  volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del  loro stato di bisogno)

Si osserva nei ricorsi che la disamina delle intercettazioni telefoniche,  peraltro tutte tra il Marchetta, il Biondo ed alcuni dipendenti, permette di affermare  che non sussiste alcun elemento che permetta di sostenere che il ricorrente Biondo  avesse consapevolezza né di offrire condizioni lavorative illecite e/o vessatorie, né  dello stato di bisogno strictu sensu della manodopera impiegata. Ciò ammesso che  i requisiti siano su un piano oggettivo verificabili e pertanto senza recedere dalle  osservazioni sopra sviluppate. Ne sarebbe un esempio la conversazione del  29/12/2024, progr. 898, riportata a pag. 18 e segg. della ordinanza impugnata,  in cui Biondo, nel discutere con il dipendente della tredicesima/quattordicesima,  compara la regolarità dell’assunzione dei dipendenti della Sikelia Oil s.r.l.,  attraverso il versamento di contributi e la effettività del ricevimento del salario  rispetto a quanto indicato in busta-paga, rispetto a quello che si trova “là fuori”,  valutando che non si possa trovare una condizione migliore.

I ricorrenti lamentano che non vi sia alcun cenno nell’ordinanza, peraltro,  circa il fatto che sia integrato nel caso di specie l’elemento soggettivo, neanche in  relazione alla pretesa condizione di bisogno della manodopera, essendo viceversa  noto agli imputati il dato che tutti i dipendenti avessero condizioni di vita socio  familiare ed economica definibili senz’altro come normali.

Con il quarto motivo si lamentano violazione dell’art. 274 lett. a) e c) cod.  proc. pen. e insussistenza delle ravvisate esigenze cautelari dei rischio di  recidivanza e del pericolo di inquinamento probatorio.

I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che era stato evidenziato in sede di  riesame, quanto all’esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc.  pen., peraltro neppure individuata dal pm richiedente la misura, come la stessa  fosse priva di contenuto giustificativo, non essendo stati indicati concreti e logici  elementi in fatto sulla base dei quali il ricorrente, ove lasciato libero, avrebbe  potuto inquinare le prove già assunte, sia testimoniali sia peraltro, per lo più,  documentali (o comunque ormai non modificabili (buste paga, cedolini,  intercettazioni ambientali).

Ebbene, si sottolinea che l’ordinanza impugnata, con motivazione  puramente apparente, ha ritenuto sussistente e concreto il pericolo di  inquinamento delle prove omettendo del tutto di considerare che l’accusa è  fondata su dati documentali, appunto, che attestano con esattezza le eventuali  differenze retributive, sull’ attività di osservazione. Né ha valutato che tutti i  dipendenti sono già stati sentiti in fase di indagine e che tre dei nove non sono  neanche più dipendenti della Sikelia Oil s.r.l. Infine, l’ordinanza non ha neppure  indicato un termine finale, in relazione ai quale effettuare il completamento delle  prove, peraltro già complete e le indagini completate.

A suffragio di quanto fino a qui detto ed a riprova della totale conclusione  dell’attività di indagine da parte della Procura della Repubblica il ricorrente allega al ricorso l’avviso di fissazione giudizio immediato che è stato notificato alle parti  ancor prima del deposito delle motivazioni dell’ordinanza impugnata.

Per i ricorrenti, infine, l’ordinanza del tribunale del riesame è da annullare  anche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’esigenza cautelare ex lettera  c) art. 274 cod. proc. pen., non rinvenendosi nel provvedimento impugnato gli  elementi concreti, e non meramente ipotetici ed astratti, da cui desumere il  concreto pericolo di commissione di analoghi delitti.

Nel caso in esame, si lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto la  concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva utilizzando argomentazioni vaghe,  approssimative e, soprattutto, illogiche tenuto conto delle modalità e la natura  delle condotte contestate singolarmente ai due indagati, che oggettivamente  andavano apprezzate nella valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte.

Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annulli  l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art.  127 cod. proc. pen. partecipata, richiesta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il primo motivo di ricorso sopra illustrato, comune ad entrambi i  ricorrenti, relativo alla motivazione del provvedimento impugnato in punto di  gravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. con  riferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento della  manodopera, alla luce dei limiti di sindacato di questa Corte in ambito cautelare,  come si avrà meglio modo di specificare in seguito, è infondato.

Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, anche quello comune ai due  ricorrenti, con cui si lamenta violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonché vizio  motivazionale in punto si ritenuta sussistenza del requisito dello stato di bisogno  dei lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria, anche tenuto conto dell’omesso  confronto da parte dei giudici del gravame cautelare con gli elementi forniti dalla  difesa nella memoria del 07/11/2025 e illustrati all’udienza dinanzi al tribunale del  riesame del 10/11/2025.

La fondatezza di tale motivo, che investe la motivazione su uno dei  presupposti oggettivi del reato, assorbe allo stato le doglianze di cui al terzo e al  quarto motivo di ricorso (con cui si era censurata l’ordinanza impugnata,  rispettivamente, per quanto concerne la motivazione afferente al dolo del reato in  contestazione e alle esigenze cautelari).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo  esame al Tribunale del riesame di Messina.

2. Va evidenziato, in primis, che i fatti ricordati in premessa sono  incontestati.

Ed invero, all’esito di un indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla  Procura della Repubblica di Messina, partita a seguito della denuncia querela  sporta il 22 febbraio 2023 da Galdino Salvatore, ex dipendente della ditta Sikelia  Oil s.r.l. effettuata con l’ausilio di sistemi di videoripresa e di intercettazioni  telefoniche, emergeva che i nove lavoratori indicati nel capo d’incolpazione  provvisoria, tutti addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante  (i c.d. “pompisti”): a. ricevevano retribuzioni difformi da quelle loro dovute in  relazione al vigente CCNL e alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivano  retribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere); b. ricevevano la  tredicesima e quattordicesima mensilità, ma in base ad un c.d. “patto d’onore” con  i loro datori di lavoro, odierni ricorrenti, erano di fatto costretti a restituirne in  tutto o in parte l’importo, con la promessa di vederselo poi riconosciuto solo al  raggiungimento di determinati obiettivi di produttività; c. non si vedevano  riconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno o per  quello festivo pur effettuato, che non veniva indicato in busta paga; d. non  ricevevano alcun premio di risultato; e. venivano minacciati di licenziamento,  minacciando i datori di lavoro un aumento del ricorso al rifornimento self service, nel caso non avessero accettato tali condizioni di lavoro.

3. Il primo tema d’indagine che si è posto al Collegio è stato quello di  individuare se la tipologia di lavoro cui sono addetti i lavoratori individuati come  persone offese nell’incolpazione provvisoria di cui al presente procedimento rientri  nel perimetro di tutela offerto dall’art. 603-bis cod. pen.

I lavori in questione sono dei “pompisti”, ovvero dei soggetti che hanno  come mansione prevalente quella di erogare il carburante alla clientela ad un  distributore. Il “pompista” è il soggetto che, nella vulgata comune, viene anche  definito “benzinaio” (o addetto alle pompe di benzina) e che si occupa della vendita  al dettaglio e della materiale erogazione del carburante presso le stazioni di  servizio, ovvero rifornisce di benzina, GPL, metano o gasolio veicoli come auto,  camion, moto. Altre tipiche attività del “pompista” sono il cambio di olio e filtri, il lavaggio auto, il gonfiaggio degli pneumatici, piccole riparazioni meccaniche, la  vendita di accessori e prodotti per la cura dell’auto.

La dettagliata disamina delle mansioni di tale soggetto si rende necessaria  in quanto occorre interrogarsi se tale attività possa essere ontologicamente  ricompresa nel concetto di “manodopera” richiamato dall’art. 603-bis.

Punto di riferimento ermeneutico più recente è costituito in proposito dal  recente dictum di Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, Ficicchia, Rv. 287086 – 01 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di delitti contro la persona, il  disposto dell’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la  collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso  di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, svolgendo attività  di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali,  impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.

Nella fattispecie sottoposta al suo esame nel 2024 la Corte di legittimità, in  applicazione di tale principio, ha ritenuto non configurabile il delitto in questione  in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una  cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro  stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero  a lavorare sottopagati.

Come si legge nella sentenza 43662/2024: «Occorre soffermarsi sulla  genesi della norma (art.603-bis cod. pen.), introdotta con un decreto-legge (art.  12 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148  recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) quale  risposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto  nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo  sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell’area di Nardò. Senza  necessità, in questa sede, di ripercorrere l’intero iter storico (che trova compiuta  esposizione in sentenze di questa Corte come la Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021,  Mazzotta, Rv. 282580 – 02), è opportuno ricordare che inizialmente tale attenzione  all’esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro dei  braccianti agricoli si esprimeva in una norma strutturata solo sulla fattispecie  specifica dell’intermediazione illecita e che solo a distanza di cinque anni, con  disposizione inserita in una legge dedicata al settore agricolo (art.1, l.199/2016  contenente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello  sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore  agricolo”) fu ampliata e ristrutturata per ricomprendervi altresì le condotte di chi  direttamente “utilizza, assume o impiega manodopera … sottoponendo i lavoratori  a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

«Né si può dire — si osserva ancora nella sentenza 43662/2024— che la  norma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate  dal legislatore. Vi ostano non tanto il divieto di interpretazione analogica nel  settore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso della  norma. Sotto il primo profilo, la disposizione, nella specifica declinazione applicata  nel caso concreto, è stata introdotta da una legge mirata al “contrasto ai fenomeni  … dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” ed è inserita in un tessuto  normativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il  traffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografia  minorile), vale a dire reati che colpiscono, su una scala elevatissima, la  “personalità” individuale, fino al punto di annullarla. Infine, e soprattutto, è il dato  testuale a precludere l’applicazione della norma a categorie di lavoro che  avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori  manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale. La norma, infatti,  si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di ‘manodopera’, termine  semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro  privo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino,  si parla di “manodopera specializzata”), nome collettivo all’interno del quale  l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità  produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere. Tutto ciò è estraneo al lavoro  intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione,  poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed  individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica  della manodopera».

Orbene, ritiene il Collegio che quel dictum del 2024 sia condivisibile, ma  che vada precisato.

Sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nella  loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, la  sua collocazione all’interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sia  limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di “manodopera”, senza  perimetrarne l’applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità,  senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche in  settori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi.

L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto di  manodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di persone  che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, in continuità ed al contempo in  esplicazione del principio affermato da Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024 vada  affermato il seguente principio di diritto: “In tema di delitti contro la persona, il  disposto dell’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per la  collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti  i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che,  indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario,  ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni  materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.

È pertanto configurabile il delitto in questione in relazione a soggetti come  i c.d. “pompisti” che lavorano presso un distributore di carburante, in quanto si  tratta di lavoratori subordinati le cui mansioni sono prevalentemente manuali.

4. Detto dell’astratta configurabilità del delitto di cui all’incolpazione  provvisoria alla tipologia di lavoratori in esame, ritiene il Collegio che il primo  motivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato sotto  il profilo della ritenuta sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori di cui  all’imputazione, sia infondato. E che a tale conclusione si debba pervenire in  ragione del limitato perimetro di scrutinabilità del vizio di motivazione in punto di  gravità indiziaria in sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che  «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per  cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del  riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte  Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del  giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito  abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la  gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza  della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai  canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle  risultanze probatorie» (così Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 che  in motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come  mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità  dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292  cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del  provvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione della  decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere  conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art.  546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto  della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente  all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di  colpevolezza).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare  personale — è stato poi ulteriormente precisato — è circoscritto alla verifica che il  testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni  giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità  evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del  provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 Merja, Rv. 248698 – 01).

Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha  trovato conforto in tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (ex ceteris:  Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 3, n. 40873 del  21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv.  252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 3 47748  del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del  tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed  ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la  adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai  principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non  il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si  risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già  esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.  276976 – 01).

Ancora più recentemente, nel medesimo solco ermeneutico, è stato ribadito  che, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure  attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta  illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato  quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre  diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che  “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,  la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una  differente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano  ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della  credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n.  9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di  fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi  e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente  come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,  F., Rv. 280601).

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento  impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione  degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali  delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente  verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo  del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti  due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle  ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti,  risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha anche chiarito come la  nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella  che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di  colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025,  Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299  – 02; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4,  n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del  23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando,

Rv. 276364 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01;  Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 – 01; Sez. 4, n. 6660 del  24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 – 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016,  Jovanovic, Rv. 268683 – 01; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv.  257576 – 01; Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511).

Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione  di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata  probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati  secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2,  cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma  1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non  il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione  e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.  26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi,  Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).

5. Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di  legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame, per quanto  riguarda il tema dello sfruttamento della manodopera non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art.  606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame, infatti, è stata prospettata in  concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e  coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della  sua adeguatezza.

L’ art. 603-bis cod. pen. — va ricordato — è norma che punisce, come si  legge al primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato (…),  chiunque: (…) 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante  l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a  condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». E al secondo  comma tale norma prevede che: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di  sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata  corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi  nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a  livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del  lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di  lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle  ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene  nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a  metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

Per completezza, va ricordato che tale fattispecie di reato non richiede  quale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare uno  stato di intimidazione nel lavoratore, in quanto la realizzazione di violenza o  minaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citato  articolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui al  comma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarla  a lavori in condizioni di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno (ex  multis Sez. 1, n. 6339 del 15/09/2022, dep. 2023, Cicakova e altri, non mass.)

Rimandando per un’approfondita disamina dell’iter che ha portato alla  norma ed ai suoi antecedenti storici alla esaustiva motivazione di Sez. 4, n. 45615  del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 01 e 02, va evidenziato anche in questa  sede che la norma vigente come novellata nel 2016, come già quella del 2011,  non definisce il concetto di sfruttamento – almeno non lo definisce in modo diretto  -, ma lo “indicizza”, individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibile  desumere la prova dello sfruttamento.

Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazione  ministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dal  che deriva che la loro genericità non costituisce un vulnus alle garanzie sottese al principio di legalità. E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assolute  o relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi di  garanzia che presiedono alla materia processuale. Tutt’al più, costituiscono delle  linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l’interprete  a meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradare  la vaghezza del concetto di sfruttamento.

Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento, tutti contestati  nel caso in esame al Mazzotta: 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in  modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati  dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque

sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo  settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazioni  delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la  sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a  situazioni alloggiative degradanti.

I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei  numeri 1)-4) della disposizione sopra ricordata complessivamente disegnano il  perimetro dell’area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto  tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del  dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di  agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete (vedi Sez. 4, n. 45615  del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01).

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento  può derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609- 01) precisando che l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere  tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo  alla condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022 dep. 2023,  Huang Rv. 284190 – 02)

Va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 603- bis, comma terzo, n. 1), cod. pen. per contrasto con l’art. 25 Cost., enunciativo  dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella parte  in cui, nell’enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiterata  corresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi  nazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l’interprete,  sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire di  contenuto concreto il concetto di sfruttamento (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022,  dep. 2023, Huang, Rv. 284190 – 02). La formulazione del testo della norma, che li pone come alternativi, rivela  come sia sufficiente la ricorrenza di uno solo degli indici sintomatici per integrare  lo sfruttamento (così la condivisibile Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo, n.  m., che ha ritenuto sufficiente anche la prova di un solo indice, purché significativo  della condizione di sfruttamento; conf. Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 02), ma anche che, in relazione alla violazione dei contratti collettivi  in tema di salario e delle disposizioni relative all’orario (siano esse di natura  pattizia o normativa), è necessaria la “reiterazione” della condotta. Ciò per  distinguere il mero ed isolato inadempimento, non rilevante, dallo sfruttamento,  che invece vale ad integrare la fattispecie incriminatrice. Il testo normativo  suggerisce, non individuando il numero minimo dei lavoratori in relazione ai quali  debbono realizzarsi i comportamenti integranti sfruttamento, che la condotta sia  punibile ancorché riguardi un solo lavoratore. L’elencazione contenuta nella  norma, inoltre, pacificamente non può ritenersi esaustiva delle condizioni che  integrano lo sfruttamento, potendo il giudice individuare anche altre condotte  suscettibili di dare luogo al requisito della condotta di abuso del lavoratore, posto  che esse costituiscono appunto “indici” del fatto tipico.

Nel caso in esame secondo l’incolpazione provvisoria convalidata dai giudici  della cautela, in presenza di uno stato di bisogno dei nove lavoratori in questione,  sussistono gli indici sub 1) e sub 2).

I ricorrenti non contestano i fatti, ma, soprattutto sotto il profilo delle  retribuzioni corrisposte, che le stesse, pur difformi da quelle dovute in relazione ai  vigenti CCNL, fossero “palesemente difformi” e “sproporzionate” rispetto al lavoro  prestato. Si sottolinea in particolare, come più articolatamente ricordato in  premessa, che ci si trova di fronte a tutti lavoratori regolarmente inquadrati, cui  venivano corrisposti regolarmente i contributi, cui veniva e viene offerto (visto che  6 dei 9 lavoratori sono ancora in servizio) un luogo di lavoro assolutamente a  norma. E che ci si trova di fronte a delle contestazioni afferenti una retribuzione  che si assume diversa rispetto alle ore di lavoro effettivamente effettuate, la  mancata corresponsione di indennità per il lavoro festivo e straordinario che  avrebbero dovuto essere valutate in un contenzioso lavoristico e non in sede  penale.

Ebbene, come si diceva, rispetto all’onere di motivazione che è imposto al  giudice in sede cautelare, le doglianze in questione si palesano infondate. Ed invero, con una motivazione che sul punto appare immune dalle  proposte censure di legittimità, l’ordinanza impugnata evidenzia: a. che ai  lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria le retribuzioni erano corrisposte  stabilmente per 6 ore e 40 al giorno a fronte dello svolgimento stabile  (documentato dalla telecamere) di almeno 8 ore di lavoro (pag. 13); b. che il lavoro si svolgeva anche in orario notturno e festivo senza che ciò fosse  riconosciuto (pag.8); c. che erano annotate in busta paga giornate di lavoro in  numero inferiore a quelle effettive essendo indicate assenze dal servizio mai  avvenute e ore di permesso in realtà non godute (pagg. 11-12).

I giudici del gravame cautelare riferiscono, inoltre, riportando a sostegno il  contenuto delle conversazioni, inequivoco in tal senso, che alcune voci retributive  (in specie tredicesima e quattordicesima) erano fintamente versate ai lavoratori,  cui veniva chiesto di restituire quanto ricevuto, salvo a poter vederselo  nuovamente corrisposto, in tutto o in parte, a fronte del raggiungimento di specifici  risultati aziendali.

Il provvedimento impugnato, inoltre, dà conto che dalle conversazioni  intercettate risulta, inoltre, che questo risultato era ottenuto con modalità  velatamente minatorie, prospettando ai lavoratori la possibilità di perdere il posto  di lavoro e la retribuzione, oltre che avvalendosi di una condizione

“ambientale” (riferita anche dalla difesa nella memoria del 07/11/2025) di  difficoltà a trovare lavoro, diffusa abitudine alle assunzioni in nero, paghe orarie  complessivamente più basse. Anche nelle intercettazioni c’è traccia di ciò quando  si dice che i lavoratori non troveranno di meglio e perciò se ne devono stare.

Sul punto, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, il tribunale del  riesame si confronta anche con le argomentazioni di cui alle pagg. 8 e ss. della  memoria difensiva sopra ricordata. Ed invero, come si legge a pag. 24  dell’ordinanza impugnata nessun dato consente di concludere che l’inquadramento  al quarto livello non corrispondesse alle mansioni alle quali i lavoratori erano  concretamente adibiti e tutti i lavoratori indicati come persone offese erano addetti  anche alla cassa “attività che rientra tra quelle proprie del quarto livello di  inquadramento” (dato che i ricorrenti non contestano). A pag. 14 , inoltre, si legge  che il “contratto” in base al quale i lavoratori avrebbero ottenuto il pagamento di  metà della tredicesima se il distributore avesse venduto una certa quantità di  carburante presupponeva che, al momento del rifornimento, si lavassero i vetri, si  gonfiassero le ruote (…) (si svolgesse, dunque un’attività che incentivava la  clientela a rivolgersi alla Sikelia). E la memoria del 7.11.2025 chiarisce che era  proprio il compimento di queste attività a determinare l’attribuzione del quarto  livello

L’ordinanza riferisce, poi, che l’assunto difensivo secondo il quale una parte  della retribuzione era versata con acconti o buoni benzina non trova riscontro per  dipendenti diversi da Leto e Mazza e non può giustificare, dunque, le trattenute  sistematicamente operate sulle retribuzioni di altri lavoratori, tanto più che i buoni  benzina esibiti sono di importo modesto.

Tali dati (come anche l’annotazione in busta paga di ore lavorate solo diurne  e inferiori alle effettive) soddisfano l’onere motivatorio sotto il profilo indiziario dovendo evidentemente essere soggetti ad una più pregnante valutazione in sede  di cognizione — circa la riconducibilità di tali comportamenti alla contestata ipotesi  delittuosa di cui all’art. 603-bis cod. pen.

Sul punto il provvedimento impugnato si palesa coerente con la  giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ancora di recente ha precisato  che, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e  di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione  “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato”, deve tener  conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario  lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione  corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi  in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv.  285681 – 01). E come ai fini della configurabilità del reato di intermediazione  illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore  costituito, ex art. 603-bis, comma 3, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla  retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato”,  deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro,  dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la  retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal  lavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep.  2024, Valenti, Rv. 285681 – 01).

6. Il provvedimento impugnato si presta, invece, alle censure difensive  quanto alla motivazione di cui alle pagg. 25-26 circa lo stato di bisogno dei  ricorrenti.

Dallo sfruttamento della manodopera di cui si è detto al precedente § 5,  infatti, deve tenersi distinto l’approfittamento dello stato di bisogno, presupposto  necessario perché la condotta di sfruttamento sia punibile.

Ed invero, l’uso nella norma della congiunzione (“…sottoponendo i  lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di  bisogno…”) implica che per la sussistenza del reato alle condizioni di sfruttamento  della manodopera debba accompagnarsi l’approfittamento dello stato di bisogno.

In ordine alla nozione di stato di bisogno costituisce senz’altro punto di  riferimento ineludibile il dictum di Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport,  Rv. 281405, in cui si è precisato come, ai fini dell’integrazione del reato ai  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada  inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque  libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea,  tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni  particolarmente svantaggiose.

Ebbene, di tale grave difficoltà non dà conto adeguatamente il  provvedimento impugnato, in quanto non appare proponibile l’equazione che  traspare dallo stesso: dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprie  esigenze di vita e difficoltà nel reperire una nuova occupazione uguale stato di  bisogno.

I casi di bisogno di cui dà conto la giurisprudenza di legittimità afferiscono  a situazioni come quella scrutinata da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., non  mass. in cui è stato ritenuto sussistente l’approfittamento dello stato di bisogno di  lavoratori che erano privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti col  territorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio.

Ora, è vero che non occorre che si sia di fronte a tali situazioni di disagio  estremo. Ma è anche vero che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare  le proprie esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della “grave  difficoltà” di cui dà conto Sez. 4 n. 24441/2021.

Opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in stato  di necessità. Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen. Il deficit argomentativo del provvedimento impugnato si palesa ancor più  alla luce del mancato confronto del giudice del gravame cautelare con la specificità  delle posizioni patrimoniali dei nove lavoratori indicate come persone offese di cui  alle pagg. 14-18 della già citata memoria difensiva del 07/11/2025. Su tali temi dovrà tornare il giudice del rinvio.

7. Infine, come si diceva in precedenza, la fondatezza del secondo motivo  di ricorso, oltre che il quarto motivo in punto di esigenze cautelari, assorbe anche  il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censuravano il provvedimento  impugnato sotto il profilo della motivazione in punto di elemento soggettivo del  reato.

Ciò perché costituisce ius receptum che, mentre il delitto previsto dall’art.  603-bis, comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo  necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro  presso terzi, per quello previsto dall’art.603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., che  viene in rilievo nel presente procedimento è sufficiente il dolo generico, essendo  richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i  lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno

(cfr. Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).

Da un punto di vista logico, quindi, il giudice del rinvio dovrà prima colmare  il deficit motivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamento  dello stato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esito  sarà nel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazione  della sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di  sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di  bisogno

P.Q.M. 

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del  Riesame di Messina.

Così deciso il 24/03/2026

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