RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Messina, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato il riesame personale proposto nell’interesse di Marchetta Maurizio Sebastiano e Biondo Salvatore avverso l’ordinanza con cui il 13/10/2025 il Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quanto indagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. di cui all’unico capo d’incolpazione provvisoria.
Come ricorda il provvedimento impugnato, a fondamento della propria decisione, alle pagine 50 e s.s. dell’ordinanza genetica, il giudice della cautela ha richiamato le risultanze dell’attività di videoripresa, realizzata tramite tre telecamere installate presso la stazione di rifornimento della “Sikelia Oil s.r.l.”, che gli hanno consentito di confermare l’impostazione accusatoria scaturita dalla querela di Galdino Salvatore, le sommarie informazioni da questi successivamente rese e il contributo conoscitivo offerto sui fatti da Mazzeo Pietro.
Ancora, ulteriore conferma dell’impianto accusatorio per il Gip è stata rinvenuta nell’attività d’intercettazione, che ha svelato come gli odierni ricorrenti avessero imposto ai dipendenti un monte ore lavorativo superiore a quello per il quale venivano retribuiti e come a costoro non venisse corrisposta la tredicesima e quattordicesima mensilità che spettava loro di diritto in forza della normativa di settore.
Il sistema illecito ordito dai vertici aziendali, secondo l’incolpazione provvisoria, prevedeva, infatti, che i dipendenti della Sikelia Oil beneficiassero di tali voci stipendiali solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di risultato, corrispondenti all’erogazione di un quantitativo di carburante superiore all’annualità precedente. Si trattava, in buona sostanza, di un accordo illecito, definito dagli stessi indagati “patto di sangue “, che i lavoratori accettavano per la condizione di vulnerabilità nella quale versavano. In forza di esso, costoro, dopo avere ricevuto in busta paga gli importi relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, erano tenuti a restituirli in contanti e pressoché integralmente al datore di lavoro, il quale si impegnava, a sua volta, a corrisponderli per intero solo in caso di raggiungimento dell’obiettivo di risultato posto.
Il giudice della cautela aveva, pertanto, concluso che sia Biondo Salvatore che Marchetta Maurizio Sebastiano, non solo nell’arco temporale in cui avevano ricoperto formalmente la carica di legali rappresentanti della s.r.l. ma, quali amministratori di fatto dell’azienda, anche per l’intero periodo oggetto di indagine, avessero imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni di lavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un monte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, non riconoscendo alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale ed omettendo la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Alle pagine 82 e ss. dell’ordinanza genetica il Gip ha stigmatizzato la spregiudicata condotta attuata dai due indagati, i quali avrebbero reiterato nel tempo le pratiche innanzi descritte, imponendo ai lavoratori alle loro dipendenze un sistema illecito ormai consolidato che costoro erano costretti ad accettare per non correre il rischio di perdere il posto di lavoro. Ha, quindi, ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di recidivanza che ha desunto dalle modalità di consumazione della condotta delittuosa in contestazione, nonché un pericolo di inquinamento probatorio tratto sia dalle dichiarazioni rese da uno dipendenti escussi a sommarie informazioni il quale ha riferito che il Marchetta aveva fatto pressioni sugli altri lavoratori per rendere dichiarazioni compiacenti sulle condizioni lavorative, sia dalla reticenza dei lavoratori manifestata in sede di sommarie informazioni. In punto di adeguatezza ha, quindi, concluso che la spregiudicatezza e la totale assenza di scrupoli manifestata dai due indagati sia indice di personalità allarmanti e che ciò giustifichi appieno l’adozione di una misura coercitiva, qual è quella per l’appunto degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione, ritenuta necessaria per prevenire un ‘escalation criminale che potrebbe altrimenti degenerare in forme di aggressività più violente ai danni dei dipendenti.
I due indagati, a mezzo dei propri difensori, proponevano riesame contestando sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, ma, come detto, con il provvedimento impugnato il gravame cautelare è stato rigettato, con la conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.
2. Ricorrono il Marchetta e il Biondo, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, di identico contenuto, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. con riferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento della manodopera.
Si ricorda in entrambi i ricorsi che oggetto del presente procedimento è il delitto di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis cod. pen. contestato al Biondo e al Marchetta, soci, in relazione a 9 dipendenti (i soli per i quali il Pm ha ritenuto sussistente lo stato di bisogno) impiegati quali “pompisti” presso la stazione di rifornimento della “Sikelia Oil s.r.l.” di Barcellona Pozzo di Gotto, nel periodo dal 05/02/2021 al 31/12/2024. E che dalle emergenze di indagine risulta che tutto il personale è stato regolarmente assunto ed avviato al lavoro, ha ricevuto adeguata formazione sulle mansioni, ha prestato (e 6 dei 9 dipendenti, ritenute persone offese, prestano tuttora servizio) la propria attività in un ambiente sicuro e salubre, trattandosi di un impianto edificato ex novo nel 2021,
potendo usufruire di adeguati servizi sanitari e delle consumazioni al bar annesso al distributore. Inoltre, tutti i dipendenti – in relazione al periodo in contestazione – hanno goduto delle prestazioni previdenziali presso l’Ente di previdenza (INPS) nella misura corrispondente alle buste paga pagate.
Ci si duole, tuttavia, che l’ordinanza impugnata osservi (pagg.23-24) che tali dati appaiono ininfluenti, dal momento che gli indici elencati nell’art. 603-bis cod. pen. non sono tassativi, ben potendo la prova dello sfruttamento derivare aliunde, purché emerga un abuso ed una imposizione delle condizioni di lavoro, nel caso di specie rappresentate dalla corresponsione di una paga non in toto corrispondente con la contrattazione collettiva ed alla stessa inferiore. Più specificamente, il riferimento è all’esistenza di differenze retributive, al mancato riconoscimento di indennità aggiuntive, al condizionare l’erogazione integrale della tredicesima e quattordicesima al raggiungimento di risultati, a trattenute in busta, peraltro effettuate saltuariamente e che la difesa ha spiegato e documentato essere legate ad acquisti di benzina del dipendente o acconti sulla retribuzione o ancora ammanchi sulla gestione della cassa, che venivano compensati con relative deduzioni successive; alcune delle quali – quelle relative al mese in cui è stata eseguita la misura cautelare impugnata – addirittura prodotte in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente Biondo Salvatore a supporto e riscontro della propria versione dei fatti.
Si contesta che tale stato di cose, secondo l’ordinanza impugnata, indipendentemente dalla (inesistenza di) rivendicazione da parte dei lavoratori interessati, integri il requisito della corresponsione di retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità del lavoro prestato di cui all’art. 603-bis, comma 3, n.1.
Secondo la tesi di entrambi i difensori ricorrenti anche ammettendo la rispondenza al vero della ricostruzione operata dal Gip e confermata dal Riesame – considerata l’impossibilità allo stato degli atti di dare dimostrazione in sede cautelare dell’erroneità almeno parziale dei presupposti in fatto ora premessi, salvo l’osservare che i dipendenti ricevevano effettivamente una paga mensile mediamente intorno a 1300 euro in caso di orario a tempo pieno, riferibile ad otto ore quotidiane e di 1000-1100 euro in caso di tempo parziale – appare tuttavia erronea l’interpretazione fornita dall’ordinanza del tribunale della cautela di Messina in relazione alla locuzione normativa, di cui si chiede una verifica nella presente sede. Non è, infatti, sufficiente l’erogazione di una retribuzione che sia inferiore, purché non in modo rilevante, rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, in caso contrario estendendosi eccessivamente l’ambito di operatività della sanzione penale, che sarebbe chiamata ad operare per ogni e qualsiasi violazione economica rispetto alla contrattazione. Occorre, invece, l’erogazione di una “retribuzione in modo palesemente difforme” o “sproporzionata al lavoro prestato”, ovvero una paga che non consenta al lavoratore di assicurare a sé stesso ed alla famiglia una esistenza dignitosa, una esistenza libera dallo stato di bisogno.
Al riguardo i ricorrenti evidenziano che Sez. 4 n. 2573/2024, osserva che: «Tale sproporzione nel caso concreto non va colta… con un semplice raffronto tra la somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dal contratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato e quindi tenendo conto dell’attività, delle complessive condizioni di lavoro, e della determinazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previsto contrattualmente».
Osservano i ricorrenti che la sentenza citata, pur muovendo da una situazione estremamente differente (in quel caso si trattava di lavoratori agricoli extracomunitari occupati in nero, con assenza di qualsiasi tutela, pause, riposo, ferie etc., del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare) precisa che la retribuzione va definita come “palesemente difforme” dai contratti collettivi ove lo scosta-mento sia notevole, non solo in termini di ore lavorate rispetto a quanto contrattualmente previsto, ma anche tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro, dell’essere l’ambiente di lavoro dignitoso ovvero no, del fatto che l’attività prestata sia o no gravosa, prestata in situazioni di insalubrità, a titolo di esempio.
Solo attraverso una tale complessiva valutazione è possibile affermare o negare la sussistenza dell’indice previsto dal n.1 dell’art. 603-bis, comma 1, cod. pen.; viceversa, l’ordinanza gravata — si dolgono i ricorrenti — ha considerato esclusivamente il dato meramente ragionieristico della compiuta corrispondenza tra retribuzione e contratto collettivo, respingendo la valutazione del contesto di sicurezza, salubrità e presenza di tutele, anche contributive, in cui gli operai lavoravano e limitando le argomentazioni in ordine alla produzione documentale
fatta in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente Biondo Salvatore come “esigua e non convincente” senza peraltro tenere conto del fatto che sull’esiguità viene fatta apposita valutazione al momento della produzione specificando che di mese in mese ogni documento veniva riconsegnato al lavoratore al momento della sottoscrizione della busta paga e quindi si potevano produrre solo le ricevute relative alla mensilità in argomentazione sulla quale il Tribunale del Riesame ha totalmente omesso di esprimere valutazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al delitto di cui all’art. 603-bis cod. pen. circa la sussistenza del requisito dello stato di bisogno dei dipendenti, nonché motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica della motivazione al riguardo, oltre che omesso confronto a riguardo con gli elementi forniti dalla difesa nella memoria del 07/11/2025, illustrata all’udienza del 10/11/2025.
I ricorrenti evidenziano che, per la sussistenza del reato, è necessaria, oltre allo sfruttamento, l’esistenza di una condizione di approfittamento dello stato di bisogno che deve riguardare ogni singolo lavoratore che si ritiene persona offesa del reato. E che l’ordinanza impugnata ricostruisce lo stato di bisogno quale «posizione di particolare vulnerabilità nella quale versavano i lavoratori, i quali traevano fonte di reddito proprio dal lavoro espletato, il quale solo gli consentiva di far fronte alle quotidiane necessità» (pagg.25-26).
Tale affermazione si lamenta essere erronea, in primo luogo, in quanto tautologicamente identifica lo stato di bisogno come situazione di dipendenza economica dalla retribuzione ricevuta a seguito del lavoro, che si assume svolto che, equivale sostanzialmente a ritenere sempre sussistente uno stato di bisogno. Anche il sottolineare la «… difficoltà correlata …alla possibilità di reperire una nuova occupazione lavorativa”, vale a dire evidenziando che per i dipendenti rappresenta una necessità lo svolgere una attività lavorativa, non pare coerente con le pronunce giurisprudenziali che sottolineano la necessità di un quid pluris, di un requisito più stringente, quale l’età avanzata del dipendente o altre iniziali difficoltà che lo avevano spinto ad accettare una situazione di sfruttamento nel timore di non poter trovare altra occupazione.
Secondo i ricorrenti il concetto come ipotizzato dal tribunale del riesame peloritano equivale a sostenere che lo stato di bisogno sussista sempre ed in ogni caso, ciò segnatamente in un momento storico in cui il reperimento di un impiego non è agevole. In un tale quadro, lo stato di bisogno sarebbe sempre integrato quando il soggetto, in precedenza privo di occupazione, accetti condizioni di lavoro complessivamente in qualche misura deteriori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. In conclusione, l’ordinanza identificherebbe lo stato di bisogno con il vivere e mantenersi, il che allargherebbe troppo ed indefinitamente (salvi pochissimi casi) l’area di intervento penale.
Non sarebbe questa, invero, la ratio che si può ricavare dalle pronunce di legittimità, al di là della affermazione stereotipata rammentata in ordinanza, per cui «non va inteso come condizione di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta».
Invero, si sottolinea nei due ricorsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. in situazioni decisamente più connotate, essendo stato l’approfittamento dello stato di bisogno, ad esempio, ravvisato nella condizione di soggetti irregolari e privi di permesso di soggiorno, senza, collegamenti col territorio, del tutto impossibilitati a reperire altre e migliori soluzioni lavorative, e/o di possibilità di alloggio, e/o di soddisfacimento dei propri bisogni primari.
I ricorrenti richiamano, a sostegno delle proprie tesi, il caso deciso da Sez. 4 n. 18931/2023 relativo ad una fattispecie in cui gli operai erano impiegati in un opificio per il confezionamento di calze da donna e collant: le condizioni di sfruttamento consistevano nella reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai CCNL pari a 3,00 o 5,00 euro all’ora e, comunque, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; inoltre nella condizione di alloggio degradante fornito dal datore di lavoro laddove si appurava che gli operai erano alloggiati tutti in condizioni di estremo degrado igienico e costretti ad alloggiare all’interno di camere da letto in condizioni igieniche precarie e degradanti: infine
nella reiterata violazione normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale alle ferie. Approfittamento dello stato di bisogno consistito nel trarre utilità e profitto da una situazione critica che rendeva impossibile provvedere alle proprie necessità più elementari (bisogno di lavorare per poter mangiare e, cosi, sopravvivere, stato di indigenza, accettazione da parte dei lavoratori di un salario bastante appena a soddisfare verosimilmente non più di una delle necessità primarie, ovvero il mangiare, esigenza di un’abitazione dove passare la notte prima di andare a lavorare) e da una situazione di vulnerabilità che impediva a libera possibilità di scelta e di autodeterminazione dei lavoratore.
Si lamenta che l’ordinanza impugnata, sul punto non si confronti concretamente con i rilievi contenuti della memoria depositata il 07/11/2025, discussa all’udienza dei 10/11/2025, avanti li Tribunale del Riesame di Messina, che viene allegata al ricorso, nella quale (pagg. 15 – 17) la difesa ha
analiticamente specificato per ciascun dipendente la condizione patrimoniale e familiare, evidenziando che si tratta di soggetti di nazionalità italiana, o comunque regolarmente presenti sul territorio, con una rete di riferimento, dotati nella quasi totalità di abitazioni in proprietà, o condotte in locazione, con autovetture di proprietà anche di grossa cilindrata, con riferimento all’età tutti assai giovani o comunque nel vigore degli anni e non anziani; la difesa ha sottolineato che 3 di essi avevano risolto il rapporto di lavoro, tra cui uno rivolgendosi al competente tribunale del lavoro, vedendo soddisfatta ogni spettanza al momento della risoluzione del rapporto.
Più specificamente, nella memoria era stato dedotto che il provvedimento cautelare aveva ricostruito in fatto la sussistenza dello stato di bisogno di nove dipendenti, rispetto agli altri, sulla scorta di quanto indicato nelle informative della G.d.F., ultima delle quali del 04/09/2025, tenuto conto della singola situazione patrimoniale e familiare degli stessi. Conseguentemente, rispetto alla totalità dei venticinque dipendenti solo quei nove, sulla scorta della loro situazione patrimoniale evidenziata nelle informative, erano da ritenersi in una situazione di “stato di bisogno” e, quindi, persone offese.
I ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia affatto considerato i rilievi difensivi, non spiegando quale fosse il dato sulla scorta dei quali quei nove lavoratori erano stati valutati in una condizione di “stato di bisogno” rispetto agli altri dipendenti indicati nelle informative della G.d.F., inoltre non si sarebbe
confrontato in alcun modo con i dati economici, familiari e patrimoniali emergenti da dette informative, indicati specificamente nella memoria del 07/11/2025, dai quali risultava, quantomeno per taluni di essi, anche una non irrilevante consistenza patrimoniale.
Sempre in tema di omissioni, peraltro, i ricorrenti segnalano la totale assenza di valutazioni sulla parte della memoria difensiva già citata che rideterminando il costo dell’ora lavorata, sulla base della ricostruzione opera dalla p.g., rideterminazione che si ripercuote sul compenso mensile di ogni singolo dipendente e che, di fatto, va ad erodere ancora di più la forbice tra ciò che avrebbero dovuto percepire e ciò che hanno percepito realmente i lavoratori con una conseguente ripercussione – evidente – sulla quantificazione delle somme mancanti e da li sul concetto di stato di bisogno.
Tale vizio di motivazione, unitamente ad una interpretazione troppo lata ed estesa del concetto di stato di bisogno, deve condurre ad un annullamento dell’ordinanza gravata.
Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e motivazione mancante in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di sfruttamento della manodopera di cui all’art. 603-bis cod. pen.
I ricorrenti ricordano che, ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di approfittare dello stato di bisogno della manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento.
Si tratta, invero, di un reato a dolo generico, per il quale l’agente deve essere consapevole sia della condizione di sfruttamento sia dell’esistenza di una condizione di bisogno dei lavoratore (il richiamo è al dictum di Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Rv. 282577 e 01 secondo cui il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno)
Si osserva nei ricorsi che la disamina delle intercettazioni telefoniche, peraltro tutte tra il Marchetta, il Biondo ed alcuni dipendenti, permette di affermare che non sussiste alcun elemento che permetta di sostenere che il ricorrente Biondo avesse consapevolezza né di offrire condizioni lavorative illecite e/o vessatorie, né dello stato di bisogno strictu sensu della manodopera impiegata. Ciò ammesso che i requisiti siano su un piano oggettivo verificabili e pertanto senza recedere dalle osservazioni sopra sviluppate. Ne sarebbe un esempio la conversazione del 29/12/2024, progr. 898, riportata a pag. 18 e segg. della ordinanza impugnata, in cui Biondo, nel discutere con il dipendente della tredicesima/quattordicesima, compara la regolarità dell’assunzione dei dipendenti della Sikelia Oil s.r.l., attraverso il versamento di contributi e la effettività del ricevimento del salario rispetto a quanto indicato in busta-paga, rispetto a quello che si trova “là fuori”, valutando che non si possa trovare una condizione migliore.
I ricorrenti lamentano che non vi sia alcun cenno nell’ordinanza, peraltro, circa il fatto che sia integrato nel caso di specie l’elemento soggettivo, neanche in relazione alla pretesa condizione di bisogno della manodopera, essendo viceversa noto agli imputati il dato che tutti i dipendenti avessero condizioni di vita socio familiare ed economica definibili senz’altro come normali.
Con il quarto motivo si lamentano violazione dell’art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e insussistenza delle ravvisate esigenze cautelari dei rischio di recidivanza e del pericolo di inquinamento probatorio.
I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che era stato evidenziato in sede di riesame, quanto all’esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc. pen., peraltro neppure individuata dal pm richiedente la misura, come la stessa fosse priva di contenuto giustificativo, non essendo stati indicati concreti e logici elementi in fatto sulla base dei quali il ricorrente, ove lasciato libero, avrebbe potuto inquinare le prove già assunte, sia testimoniali sia peraltro, per lo più, documentali (o comunque ormai non modificabili (buste paga, cedolini, intercettazioni ambientali).
Ebbene, si sottolinea che l’ordinanza impugnata, con motivazione puramente apparente, ha ritenuto sussistente e concreto il pericolo di inquinamento delle prove omettendo del tutto di considerare che l’accusa è fondata su dati documentali, appunto, che attestano con esattezza le eventuali differenze retributive, sull’ attività di osservazione. Né ha valutato che tutti i dipendenti sono già stati sentiti in fase di indagine e che tre dei nove non sono neanche più dipendenti della Sikelia Oil s.r.l. Infine, l’ordinanza non ha neppure indicato un termine finale, in relazione ai quale effettuare il completamento delle prove, peraltro già complete e le indagini completate.
A suffragio di quanto fino a qui detto ed a riprova della totale conclusione dell’attività di indagine da parte della Procura della Repubblica il ricorrente allega al ricorso l’avviso di fissazione giudizio immediato che è stato notificato alle parti ancor prima del deposito delle motivazioni dell’ordinanza impugnata.
Per i ricorrenti, infine, l’ordinanza del tribunale del riesame è da annullare anche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’esigenza cautelare ex lettera c) art. 274 cod. proc. pen., non rinvenendosi nel provvedimento impugnato gli elementi concreti, e non meramente ipotetici ed astratti, da cui desumere il concreto pericolo di commissione di analoghi delitti.
Nel caso in esame, si lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva utilizzando argomentazioni vaghe, approssimative e, soprattutto, illogiche tenuto conto delle modalità e la natura delle condotte contestate singolarmente ai due indagati, che oggettivamente andavano apprezzate nella valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte.
Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
3. Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. partecipata, richiesta dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso sopra illustrato, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo alla motivazione del provvedimento impugnato in punto di gravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. con riferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento della manodopera, alla luce dei limiti di sindacato di questa Corte in ambito cautelare, come si avrà meglio modo di specificare in seguito, è infondato.
Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, anche quello comune ai due ricorrenti, con cui si lamenta violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonché vizio motivazionale in punto si ritenuta sussistenza del requisito dello stato di bisogno dei lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria, anche tenuto conto dell’omesso confronto da parte dei giudici del gravame cautelare con gli elementi forniti dalla difesa nella memoria del 07/11/2025 e illustrati all’udienza dinanzi al tribunale del riesame del 10/11/2025.
La fondatezza di tale motivo, che investe la motivazione su uno dei presupposti oggettivi del reato, assorbe allo stato le doglianze di cui al terzo e al quarto motivo di ricorso (con cui si era censurata l’ordinanza impugnata, rispettivamente, per quanto concerne la motivazione afferente al dolo del reato in contestazione e alle esigenze cautelari).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Messina.
2. Va evidenziato, in primis, che i fatti ricordati in premessa sono incontestati.
Ed invero, all’esito di un indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, partita a seguito della denuncia querela sporta il 22 febbraio 2023 da Galdino Salvatore, ex dipendente della ditta Sikelia Oil s.r.l. effettuata con l’ausilio di sistemi di videoripresa e di intercettazioni telefoniche, emergeva che i nove lavoratori indicati nel capo d’incolpazione provvisoria, tutti addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante (i c.d. “pompisti”): a. ricevevano retribuzioni difformi da quelle loro dovute in relazione al vigente CCNL e alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivano retribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere); b. ricevevano la tredicesima e quattordicesima mensilità, ma in base ad un c.d. “patto d’onore” con i loro datori di lavoro, odierni ricorrenti, erano di fatto costretti a restituirne in tutto o in parte l’importo, con la promessa di vederselo poi riconosciuto solo al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività; c. non si vedevano riconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno o per quello festivo pur effettuato, che non veniva indicato in busta paga; d. non ricevevano alcun premio di risultato; e. venivano minacciati di licenziamento, minacciando i datori di lavoro un aumento del ricorso al rifornimento self service, nel caso non avessero accettato tali condizioni di lavoro.
3. Il primo tema d’indagine che si è posto al Collegio è stato quello di individuare se la tipologia di lavoro cui sono addetti i lavoratori individuati come persone offese nell’incolpazione provvisoria di cui al presente procedimento rientri nel perimetro di tutela offerto dall’art. 603-bis cod. pen.
I lavori in questione sono dei “pompisti”, ovvero dei soggetti che hanno come mansione prevalente quella di erogare il carburante alla clientela ad un distributore. Il “pompista” è il soggetto che, nella vulgata comune, viene anche definito “benzinaio” (o addetto alle pompe di benzina) e che si occupa della vendita al dettaglio e della materiale erogazione del carburante presso le stazioni di servizio, ovvero rifornisce di benzina, GPL, metano o gasolio veicoli come auto, camion, moto. Altre tipiche attività del “pompista” sono il cambio di olio e filtri, il lavaggio auto, il gonfiaggio degli pneumatici, piccole riparazioni meccaniche, la vendita di accessori e prodotti per la cura dell’auto.
La dettagliata disamina delle mansioni di tale soggetto si rende necessaria in quanto occorre interrogarsi se tale attività possa essere ontologicamente ricompresa nel concetto di “manodopera” richiamato dall’art. 603-bis.
Punto di riferimento ermeneutico più recente è costituito in proposito dal recente dictum di Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, Ficicchia, Rv. 287086 – 01 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.
Nella fattispecie sottoposta al suo esame nel 2024 la Corte di legittimità, in applicazione di tale principio, ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati.
Come si legge nella sentenza 43662/2024: «Occorre soffermarsi sulla genesi della norma (art.603-bis cod. pen.), introdotta con un decreto-legge (art. 12 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) quale risposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell’area di Nardò. Senza necessità, in questa sede, di ripercorrere l’intero iter storico (che trova compiuta esposizione in sentenze di questa Corte come la Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 02), è opportuno ricordare che inizialmente tale attenzione all’esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro dei braccianti agricoli si esprimeva in una norma strutturata solo sulla fattispecie specifica dell’intermediazione illecita e che solo a distanza di cinque anni, con disposizione inserita in una legge dedicata al settore agricolo (art.1, l.199/2016 contenente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”) fu ampliata e ristrutturata per ricomprendervi altresì le condotte di chi direttamente “utilizza, assume o impiega manodopera … sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».
«Né si può dire — si osserva ancora nella sentenza 43662/2024— che la norma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore. Vi ostano non tanto il divieto di interpretazione analogica nel settore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso della norma. Sotto il primo profilo, la disposizione, nella specifica declinazione applicata nel caso concreto, è stata introdotta da una legge mirata al “contrasto ai fenomeni … dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” ed è inserita in un tessuto normativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il traffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografia minorile), vale a dire reati che colpiscono, su una scala elevatissima, la “personalità” individuale, fino al punto di annullarla. Infine, e soprattutto, è il dato testuale a precludere l’applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale. La norma, infatti, si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di ‘manodopera’, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino, si parla di “manodopera specializzata”), nome collettivo all’interno del quale l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere. Tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera».
Orbene, ritiene il Collegio che quel dictum del 2024 sia condivisibile, ma che vada precisato.
Sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nella loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, la sua collocazione all’interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sia limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di “manodopera”, senza perimetrarne l’applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità, senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche in settori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi.
L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto di manodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di persone che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in continuità ed al contempo in esplicazione del principio affermato da Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024 vada affermato il seguente principio di diritto: “In tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.
È pertanto configurabile il delitto in questione in relazione a soggetti come i c.d. “pompisti” che lavorano presso un distributore di carburante, in quanto si tratta di lavoratori subordinati le cui mansioni sono prevalentemente manuali.
4. Detto dell’astratta configurabilità del delitto di cui all’incolpazione provvisoria alla tipologia di lavoratori in esame, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della ritenuta sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori di cui all’imputazione, sia infondato. E che a tale conclusione si debba pervenire in ragione del limitato perimetro di scrutinabilità del vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria in sede di legittimità.
In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (così Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 che in motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale — è stato poi ulteriormente precisato — è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 Merja, Rv. 248698 – 01).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto in tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (ex ceteris: Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Ancora più recentemente, nel medesimo solco ermeneutico, è stato ribadito che, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha anche chiarito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando,
Rv. 276364 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 – 01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 – 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683 – 01; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576 – 01; Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511).
Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati.
In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).
5. Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame, per quanto riguarda il tema dello sfruttamento della manodopera non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione del tribunale del riesame, infatti, è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
L’ art. 603-bis cod. pen. — va ricordato — è norma che punisce, come si legge al primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato (…), chiunque: (…) 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». E al secondo comma tale norma prevede che: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».
Per completezza, va ricordato che tale fattispecie di reato non richiede quale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare uno stato di intimidazione nel lavoratore, in quanto la realizzazione di violenza o minaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citato articolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui al comma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarla a lavori in condizioni di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno (ex multis Sez. 1, n. 6339 del 15/09/2022, dep. 2023, Cicakova e altri, non mass.)
Rimandando per un’approfondita disamina dell’iter che ha portato alla norma ed ai suoi antecedenti storici alla esaustiva motivazione di Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 01 e 02, va evidenziato anche in questa sede che la norma vigente come novellata nel 2016, come già quella del 2011, non definisce il concetto di sfruttamento – almeno non lo definisce in modo diretto -, ma lo “indicizza”, individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibile desumere la prova dello sfruttamento.
Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dal che deriva che la loro genericità non costituisce un vulnus alle garanzie sottese al principio di legalità. E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assolute o relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi di garanzia che presiedono alla materia processuale. Tutt’al più, costituiscono delle linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l’interprete a meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradare la vaghezza del concetto di sfruttamento.
Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento, tutti contestati nel caso in esame al Mazzotta: 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei numeri 1)-4) della disposizione sopra ricordata complessivamente disegnano il perimetro dell’area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete (vedi Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01).
In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609- 01) precisando che l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022 dep. 2023, Huang Rv. 284190 – 02)
Va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 603- bis, comma terzo, n. 1), cod. pen. per contrasto con l’art. 25 Cost., enunciativo dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella parte in cui, nell’enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiterata corresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l’interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, dep. 2023, Huang, Rv. 284190 – 02). La formulazione del testo della norma, che li pone come alternativi, rivela come sia sufficiente la ricorrenza di uno solo degli indici sintomatici per integrare lo sfruttamento (così la condivisibile Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo, n. m., che ha ritenuto sufficiente anche la prova di un solo indice, purché significativo della condizione di sfruttamento; conf. Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 02), ma anche che, in relazione alla violazione dei contratti collettivi in tema di salario e delle disposizioni relative all’orario (siano esse di natura pattizia o normativa), è necessaria la “reiterazione” della condotta. Ciò per distinguere il mero ed isolato inadempimento, non rilevante, dallo sfruttamento, che invece vale ad integrare la fattispecie incriminatrice. Il testo normativo suggerisce, non individuando il numero minimo dei lavoratori in relazione ai quali debbono realizzarsi i comportamenti integranti sfruttamento, che la condotta sia punibile ancorché riguardi un solo lavoratore. L’elencazione contenuta nella norma, inoltre, pacificamente non può ritenersi esaustiva delle condizioni che integrano lo sfruttamento, potendo il giudice individuare anche altre condotte suscettibili di dare luogo al requisito della condotta di abuso del lavoratore, posto che esse costituiscono appunto “indici” del fatto tipico.
Nel caso in esame secondo l’incolpazione provvisoria convalidata dai giudici della cautela, in presenza di uno stato di bisogno dei nove lavoratori in questione, sussistono gli indici sub 1) e sub 2).
I ricorrenti non contestano i fatti, ma, soprattutto sotto il profilo delle retribuzioni corrisposte, che le stesse, pur difformi da quelle dovute in relazione ai vigenti CCNL, fossero “palesemente difformi” e “sproporzionate” rispetto al lavoro prestato. Si sottolinea in particolare, come più articolatamente ricordato in premessa, che ci si trova di fronte a tutti lavoratori regolarmente inquadrati, cui venivano corrisposti regolarmente i contributi, cui veniva e viene offerto (visto che 6 dei 9 lavoratori sono ancora in servizio) un luogo di lavoro assolutamente a norma. E che ci si trova di fronte a delle contestazioni afferenti una retribuzione che si assume diversa rispetto alle ore di lavoro effettivamente effettuate, la mancata corresponsione di indennità per il lavoro festivo e straordinario che avrebbero dovuto essere valutate in un contenzioso lavoristico e non in sede penale.
Ebbene, come si diceva, rispetto all’onere di motivazione che è imposto al giudice in sede cautelare, le doglianze in questione si palesano infondate. Ed invero, con una motivazione che sul punto appare immune dalle proposte censure di legittimità, l’ordinanza impugnata evidenzia: a. che ai lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria le retribuzioni erano corrisposte stabilmente per 6 ore e 40 al giorno a fronte dello svolgimento stabile (documentato dalla telecamere) di almeno 8 ore di lavoro (pag. 13); b. che il lavoro si svolgeva anche in orario notturno e festivo senza che ciò fosse riconosciuto (pag.8); c. che erano annotate in busta paga giornate di lavoro in numero inferiore a quelle effettive essendo indicate assenze dal servizio mai avvenute e ore di permesso in realtà non godute (pagg. 11-12).
I giudici del gravame cautelare riferiscono, inoltre, riportando a sostegno il contenuto delle conversazioni, inequivoco in tal senso, che alcune voci retributive (in specie tredicesima e quattordicesima) erano fintamente versate ai lavoratori, cui veniva chiesto di restituire quanto ricevuto, salvo a poter vederselo nuovamente corrisposto, in tutto o in parte, a fronte del raggiungimento di specifici risultati aziendali.
Il provvedimento impugnato, inoltre, dà conto che dalle conversazioni intercettate risulta, inoltre, che questo risultato era ottenuto con modalità velatamente minatorie, prospettando ai lavoratori la possibilità di perdere il posto di lavoro e la retribuzione, oltre che avvalendosi di una condizione
“ambientale” (riferita anche dalla difesa nella memoria del 07/11/2025) di difficoltà a trovare lavoro, diffusa abitudine alle assunzioni in nero, paghe orarie complessivamente più basse. Anche nelle intercettazioni c’è traccia di ciò quando si dice che i lavoratori non troveranno di meglio e perciò se ne devono stare.
Sul punto, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, il tribunale del riesame si confronta anche con le argomentazioni di cui alle pagg. 8 e ss. della memoria difensiva sopra ricordata. Ed invero, come si legge a pag. 24 dell’ordinanza impugnata nessun dato consente di concludere che l’inquadramento al quarto livello non corrispondesse alle mansioni alle quali i lavoratori erano concretamente adibiti e tutti i lavoratori indicati come persone offese erano addetti anche alla cassa “attività che rientra tra quelle proprie del quarto livello di inquadramento” (dato che i ricorrenti non contestano). A pag. 14 , inoltre, si legge che il “contratto” in base al quale i lavoratori avrebbero ottenuto il pagamento di metà della tredicesima se il distributore avesse venduto una certa quantità di carburante presupponeva che, al momento del rifornimento, si lavassero i vetri, si gonfiassero le ruote (…) (si svolgesse, dunque un’attività che incentivava la clientela a rivolgersi alla Sikelia). E la memoria del 7.11.2025 chiarisce che era proprio il compimento di queste attività a determinare l’attribuzione del quarto livello
L’ordinanza riferisce, poi, che l’assunto difensivo secondo il quale una parte della retribuzione era versata con acconti o buoni benzina non trova riscontro per dipendenti diversi da Leto e Mazza e non può giustificare, dunque, le trattenute sistematicamente operate sulle retribuzioni di altri lavoratori, tanto più che i buoni benzina esibiti sono di importo modesto.
Tali dati (come anche l’annotazione in busta paga di ore lavorate solo diurne e inferiori alle effettive) soddisfano l’onere motivatorio sotto il profilo indiziario dovendo evidentemente essere soggetti ad una più pregnante valutazione in sede di cognizione — circa la riconducibilità di tali comportamenti alla contestata ipotesi delittuosa di cui all’art. 603-bis cod. pen.
Sul punto il provvedimento impugnato si palesa coerente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ancora di recente ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato”, deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 – 01). E come ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma 3, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato”, deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 – 01).
6. Il provvedimento impugnato si presta, invece, alle censure difensive quanto alla motivazione di cui alle pagg. 25-26 circa lo stato di bisogno dei ricorrenti.
Dallo sfruttamento della manodopera di cui si è detto al precedente § 5, infatti, deve tenersi distinto l’approfittamento dello stato di bisogno, presupposto necessario perché la condotta di sfruttamento sia punibile.
Ed invero, l’uso nella norma della congiunzione (“…sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno…”) implica che per la sussistenza del reato alle condizioni di sfruttamento della manodopera debba accompagnarsi l’approfittamento dello stato di bisogno.
In ordine alla nozione di stato di bisogno costituisce senz’altro punto di riferimento ineludibile il dictum di Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv. 281405, in cui si è precisato come, ai fini dell’integrazione del reato ai intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Ebbene, di tale grave difficoltà non dà conto adeguatamente il provvedimento impugnato, in quanto non appare proponibile l’equazione che traspare dallo stesso: dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprie esigenze di vita e difficoltà nel reperire una nuova occupazione uguale stato di bisogno.
I casi di bisogno di cui dà conto la giurisprudenza di legittimità afferiscono a situazioni come quella scrutinata da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., non mass. in cui è stato ritenuto sussistente l’approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori che erano privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti col territorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio.
Ora, è vero che non occorre che si sia di fronte a tali situazioni di disagio estremo. Ma è anche vero che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della “grave difficoltà” di cui dà conto Sez. 4 n. 24441/2021.
Opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in stato di necessità. Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen. Il deficit argomentativo del provvedimento impugnato si palesa ancor più alla luce del mancato confronto del giudice del gravame cautelare con la specificità delle posizioni patrimoniali dei nove lavoratori indicate come persone offese di cui alle pagg. 14-18 della già citata memoria difensiva del 07/11/2025. Su tali temi dovrà tornare il giudice del rinvio.
7. Infine, come si diceva in precedenza, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, oltre che il quarto motivo in punto di esigenze cautelari, assorbe anche il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato sotto il profilo della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
Ciò perché costituisce ius receptum che, mentre il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, per quello previsto dall’art.603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., che viene in rilievo nel presente procedimento è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno
(cfr. Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).
Da un punto di vista logico, quindi, il giudice del rinvio dovrà prima colmare il deficit motivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esito sarà nel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazione della sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Messina.
Così deciso il 24/03/2026