FATTI DI CAUSA
1. A seguito di notificazione, in data 30.01.2020, dell’atto di pignoramento presso terzi n. (Omissis), Pe.Re., previo inoltro all’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-544 – L. n. 228/2012, delle cartelle di pagamento e dei ruoli contenuti nel predetto pignoramento, proponeva in data 18.02.2020 ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, per l’annullamento dell’atto di pignoramento unitamente ai prodromici ruolo, n. 19 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento. A motivo del ricorso deduceva la prescrizione della pretesa tributaria e la nullità dell’atto di pignoramento per omessa e/o invalida notificazione degli atti ad esso presupposti. Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava e contestava la documentazione prodotta da controparte, formulando distinte eccezioni riferite all’autenticità degli atti e al procedimento notificatorio degli atti sottesi al pignoramento.
2. Decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione legale della riscossione di cui alla legge n. 228/2012, a fronte della mancata risposta, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo per l’annullamento delle cartelle e dei ruoli in esse contenuti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, formulava le medesime eccezioni svolte nel procedimento in precedenza instaurato, deducendo la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in ordine all’impugnazione del pignoramento presso terzi.
3. La Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione delle impugnazioni, accoglieva i ricorsi con sentenza n. 248/2021, ritenendo preliminare e assorbente il motivo riferito all’omessa prova, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, del riscontro dell’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-544 della legge n. 228/2012, entro il termine di 220 giorni, annullando l’impugnato pignoramento unitamente alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e ai ruoli ad esso sottesi. In particolare, affermava “Premesso che le eccezioni di prescrizione e difetto di notifica, oggetto del ricorso nr 104/20, hanno trovato analitica e condivisibile controdeduzione da parte della Agenzia delle Entrate riscossione, per economia processuale la Commissione ritiene dirimente l’accertamento del mancato rispetto, da parte degli Enti creditori e dell’Agente della riscossione della procedura introdotta dalla legge 228/12.”.
4. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accoglieva il gravame con sentenza n. 332/2023, depositata il 7/4/2023, rilevando la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, la tardività dell’istanza di sospensione legale della riscossione in quanto proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, e ritenendo quindi validamente interrotto il termine di prescrizione. Affermavano, in particolare, i giudici d’appello che il collegio di prime cure, una volta accertata la rituale notificazione delle cartelle, avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza e la “conseguente irrilevanza della istanza presentata, perché manifestamente tardiva e quindi inidonea a produrre gli effetti normativamente previsti, con particolare riferimento all’annullamento del credito per mancato riscontro nei 220 giorni successivi. La definitività del credito e la conseguente inammissibilità dell’istanza ex L. 228/2012 è altresì avvalorata dalla presentazione delle istanze di maggior rateazione del debito presentate dal contribuente. Esse integrano un riconoscimento dello stesso in quanto non sono state seguite da opposizione nei termini di rito. Si richiama, in proposito, la pronuncia n. 27672/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che “se è vero che tale richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta – la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell’art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione – è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 18/06/2018, n. 16098); non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l’imprescindibile presupposto logicogiuridico della richiesta di rateazione da ciò discende che – come chiarito anche da Cass., 08/02/2017, n. 3347 – nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è sì possibile ma sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento;””.
La Corte di secondo grado ha dichiarato, inoltre, inammissibile l’eccezione formulata dall’appellato in sede di controdeduzioni, che ha riproposto le argomentazioni svolte in primo grado circa l’inesistenza e/o invalidità degli atti presupposti, rilevando che siffatte eccezioni avrebbero dovuto eventualmente essere avanzate mediante proposizione di appello incidentale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 relativamente alla parte della sentenza di prime cure che aveva visto l’appellato soccombente.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre il contribuente, formulando tre motivi.
6. Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso introdotto ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 – D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 26 – D.P.R. 602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) – D.P.R. n. 600/73, art. 140 c.p.c. nonché, in ordine alla notifica a mezzo Pec, agli artt. 3-bis – L. n. 53/1994, all’art.16-ter – D.L. n. 179/2012 e all’art. 57-bis, comma 1 – D.Lgs. 82/2005”, per avere la Corte di secondo grado motivato la sentenza mediante il mero ed apodittico richiamo al contenuto della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Lamenta inoltre il ricorrente l’omessa e/o apparente motivazione della pronunzia impugnata nel capo in cui ha ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento dei crediti, pur a fronte di gravi e insanabili vizi del procedimento di notificazione, e i prodromici avvisi di accertamento pur in assenza di prova in ordine alla loro previa rituale notificazione.
1.1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione formula eccezione di inammissibilità della censura, deducendo la formazione del giudicato interno dei capi della sentenza di primo grado che hanno ritenuto provata la notificazione degli atti prodromici al pignoramento e maturata la prescrizione. Sottolinea, inoltre, la mancata impugnazione del capo della sentenza d’appello che ha statuito il passaggio in giudicato (interno) dei capi della sentenza di primo grado innanzi richiamati.
2. Il secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 – D.Lgs. n. 546/92, art. 115 c.p.c. ed art. 2697 c.c. in relazione ai commi 537 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 228/2012, nonostante l’omessa prova ad opera dell’Ente dell’invio della risposta all’istanza di sospensione”, per avere la Corte di secondo grado ritenuto che il silenzio serbato dall’appellante a fronte dell’istanza ex art. 1, commi 537-544, della legge n. 228/2012 inoltrata dal contribuente, non potesse in alcun modo determinare la caducazione dei titoli, attesa la rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorrente evidenzia di aver dedotto ed eccepito gravi ed insanabili vizi inficianti il procedimento di notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento e, a fortiori, l’omessa prova in ordine alla previa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento.
3. Il terzo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., denunzia “l’omessa pronuncia in relazione al silenzio dell’Amministrazione Finanziaria in ordine al mancato riscontro a mezzo Pec o raccomandata con avviso di ricevimento alla “Istanza di Sospensione Legale della Riscossione” ex art. 1, comma 538 – L. n. 228/2012″. Il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte di secondo grado omesso di pronunziarsi sullo specifico profilo, afferente l’automatica caducazione dei titoli a causa dell’omesso riscontro ad opera dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza di sospensione legale della riscossione, pur avendo detta questione costituito nel giudizio di merito oggetto di specifica eccezione.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, prospettando questioni tra loro connesse, sono inammissibili. Innanzitutto, la decisione non è fondata sulle argomentazioni della sentenza di primo grado la quale, peraltro, ha accolto i ricorsi del contribuente sull’assunto, ritenuto assorbente, della omessa risposta dell’Ufficio sull’istanza di sospensione della riscossione, nel termine fissato dalla legge.
La sentenza della Corte di secondo grado sviluppa invece autonome considerazioni rispetto alla decisione della Commissione tributaria provinciale, rilevando la rituale notificazione degli atti prodromici al pignoramento, l’interruzione della prescrizione anche per effetto del riconoscimento di debito operato a mezzo dell’istanza di rateizzazione del contribuente, la decadenza dalla facoltà di proporre l’istanza di sospensione legale della riscossione e l’inammissibilità delle eccezioni riferite alla irrituale notificazione delle cartelle e degli avvisi, in quanto non oggetto di autonomo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
I motivi non colgono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, non formulano censure rispetto all’assunto relativo alla ritenuta necessità di proporre appello incidentale per far valere i vizi di notificazione degli atti prodromici né relativamente all’argomento, anch’esso posto a base della decisione, relativo all’efficacia interruttiva della prescrizione ascrivibile all’istanza di rateizzazione.
Il ricorrente non censura, inoltre, alcuno degli specifici rilievi svolti dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che attengono
– alla necessità che gli atti presupposti – che avevano formato oggetto di istanza di rateizzazione – venissero impugnati nel termine di 60 giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza (Cass., 23 giugno 2025, n. 16797; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 18 giugno 2018, n. 16098); è stato infatti rimarcato, in punto di sequenza procedimentale preordinata alla riscossione, che intanto la contestazione in ordine all'”an” della pretesa tributaria posta in riscossione è possibile – pur dopo la richiesta di rateizzazione – in quanto non siano scaduti i termini di impugnazione di detti atti laddove – implicando la richiesta del contribuente la conoscenza del proprio debito e, con ciò, degli atti di riscossione che ne sono stati posti a fondamento – dalla presentazione della richiesta di rateizzazione sia decorso il termine di legge concesso per impugnare lo stesso atto presupposto;
– al difetto di specifica riproposizione in appello delle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado;
– alla maturata decadenza, per decorso del termine di 60 giorni, previsto dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 538, dal diritto di presentare l’istanza.
Le censure ripropongono, infine, profili attinenti alla corretta notificazione di cartelle e avvisi di accertamento, che la Corte di merito ha ritenuto inammissibili.
5. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate riscossione le spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.