• Home
  • >
  • Cassazione civile, Sezione tributaria, Sentenza n. 6345, 18/03/2026

Cassazione civile, Sezione tributaria, Sentenza n. 6345, 18/03/2026

Massima

“In caso di domanda giudiziale articolata in più capi, l’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese processuali, anche quando la parte sia stata vittoriosa in Cassazione, non violando il principio di non porre le spese a carico della parte vittoriosa se vi sono giusti motivi o soccombenza reciproca (Cass. SS.UU. n. 32061/2022).”

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. Fa.Di. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli avverso l’intimazione di pagamento n. (Omissis) notificatale in data 11 novembre 2015, assumendo la mancata notificazione delle n. 9 cartelle di pagamento alla stessa sottese, in relazione alla TARSU riferita agli anni compresi tra il 2003 e il 2010 e a tasse automobilistiche per gli anni 2000, 2001 e 2002, e la prescrizione dei tributi, maturata anche successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. 6, con sentenza n. 7827/2016 accoglieva il ricorso, reputando fondato il motivo riferito alla omessa e/o incompleta notificazione delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento.

3. Sull’impugnazione di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 7, accoglieva il gravame con sentenza n. 2332/7/2018, ritenendo acquisita la prova della rituale notificazione delle cartelle sottese all’avviso di intimazione.

4. La contribuente ricorreva per la cassazione di tale sentenza, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentando l’omessa pronunzia in ordine alla prescrizione successiva del credito decorrente dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento a quella di notifica dell’atto di intimazione impugnato.

5. Con ordinanza n. 12368/2022, pubblicata in data 15/04/2022, la Corte di Cassazione, Sez. VI T, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione…. il primo profilo del motivo è fondato; – costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fate valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere dalla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; n. 1187 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla base della quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione – proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita in sede di controdeduzioni in appello – di prescrizione successiva dei crediti asseritamente maturata dalla data di notificazione delle cartelle a quella di notifica dell’intimazione di pagamento…..in conclusione, va accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione”.

6. Riassunto il giudizio innanzi al Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, la contribuente formulava espressa rinuncia alla pronunzia in relazione alla cartella n. (Omissis) (TARSU 2010 Comune di Casoria) notificata in data 22/02/2011, e chiedeva alla Corte di pronunciarsi in ordine alla prescrizione delle cartelle maturata (successivamente) dalla data di notificazione di ciascuna di esse a quella di notificazione dell’intimazione di pagamento.

7. Con sentenza n. 1016 depositata il 2 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, tenuto conto della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, accoglieva il ricorso anche per le cartelle

– n. (Omissis), notificata in data 11/07/2006 – Ente creditore Comune di Casoria – Ufficio Tributi – TARSU anno 2005 per complessivi Euro 350,55;

– n. (Omissis), notificata in data 09/12/2006 – Ente creditore Comune di Casoria – Ufficio Tributi – TARSU anno 2006 per complessivi Euro 489,23 comprensivi di interessi di mora, compensi di riscossione coattiva e diritti di notifica;

n. (Omissis), notificata in data 31/03/2008 – Ente creditore Comune di Casoria – Ufficio Tributi – TARSU anno 2007 per complessivi Euro 447,56;

n. (Omissis), notificata in data 11/03/2008 – Ente Creditore Regione Campania – UOD Tasse Automobilistiche anni 2000/2001 e 2002 per complessivi Euro 1.573,05;

n. (Omissis), notificata in data 09/12/2006 – Ente creditore Comune di Casoria – Ufficio Tributi – TARSU anno 2008 per complessivi Euro 482,94;

– e lo rigettava in relazione alle altre cartelle per le quali non era maturato il termine prescrizionale, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

8. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la contribuente, formulando tre motivi, e deposita anche memoria illustrativa.

9. Rimangono intimati l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Casoria e la Regione Campania.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. con riferimento alla asserita interruzione della prescrizione” la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’errore dei giudici d’appello nel ritenere che il ricorso andava rigettato in relazione alle altre cartelle per le quali non era maturato il termine prescrizionale.

Osserva la contribuente che, di contro, la cartella di pagamento n. (Omissis), come pacificamente accertato nel giudizio di merito, era stata notificata in data 17/11/2009, per cui alla data di notifica della (successiva) intimazione di pagamento (11/11/2015) era nuovamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, maturato sin dal 17/11/2014, trattandosi di TARSU. Evidenzia, inoltre, relativamente alla cartella di pagamento n. (Omissis), di aver rinunziato alla pronunzia sia nel precedente ricorso per cassazione che nel ricorso in riassunzione.

Secondo la contribuente, a prescindere dalla dichiarazione relativa a tale rinuncia, se è pur vero che nel (primo) giudizio di appello il concessionario aveva depositato “i documenti attestanti la notifica delle cartelle”, è altrettanto pacifico – perché provato per tabulas – che quei documenti erano relativi a sette relate di notifica e che tra queste non era stata depositata la relata della cartella n. 071/2011/0019438052. In mancanza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, che il concessionario avrebbe dovuto fornire, anche tale cartella andava annullata. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che la Corte di giustizia tributaria di Napoli avrebbe dovuto accogliere integralmente il ricorso e, per l’effetto, condannare le controparti al pagamento delle spese dei giudizi di merito, ivi compreso quello di rinvio, e di legittimità, così come quantificate nel ricorso in riassunzione.

La censura è inammissibile.

Pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, la ricorrente mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). La ricorrente avrebbe dovuto invece formulare una censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, precisando il fatto non esaminato e quando era stato introdotto in giudizio.

2. Con il secondo motivo, rubricato “IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio”, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osserva che, nonostante l’espressa richiesta della sig.ra Fa.Di. nel ricorso in riassunzione, i giudici della Corte di giustizia tributaria di Napoli hanno illogicamente ed erroneamente compensato le spese dell’intero giudizio, eludendo l’ordinanza della Cassazione n. 12368/2022 che aveva rinviato ai giudici di merito anche per la determinazione delle spese di legittimità. Secondo la ricorrente, la compensazione poteva – tutt’al più – riguardare i (precedenti) giudizi di merito ma non pretermettere la liquidazione dei compensi per la parte vittoriosa in cassazione, né tanto meno quelli del giudizio di rinvio.

La censura è destituita di fondamento.

In tema di regolamento delle spese, questa Corte ha affermato che “il sindacato della Corte di cassazione è, invero, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.” (Cass., 27.12.2022, n. 37825).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha esercitato legittimamente il potere di compensare le spese. Non è, conseguentemente, ravvisabile alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Con il terzo motivo, rubricato” Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 91e 92 c.p.c. Violazione del principio della soccombenza e di causalità”, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme citate affermando che i giudici di merito hanno erroneamente compensato le spese di lite senza tener conto dell’esito complessivo dei giudizi che avevano comunque visto vittoriosa la contribuente sia nei precedenti tre gradi di giudizio che in quello di rinvio.

La censura va disattesa.

La Corte di giustizia tributaria ha motivato la compensazione nei termini che seguono “La considerazione che comunque il ricorso originario è stato accolto solo in parte giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio”.

Le SS. UU. della Corte hanno affermato che si ha soccombenza reciproca nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale. ” (Cass. Sez. U., 31 ottobre 2022, n. 32061).

Nel caso di specie, si trattava di una domanda articolata in più capi. Il ricorso originario allegato al fascicolo telematico conteneva, infatti, un capo A), recante la richiesta di “dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda avanzata dalla Equitalia nei confronti del ricorrente per inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’annullabilità dell’atto di intimazione di pagamento e delle sopra elencate cartelle di pagamento”, un capo B), riferito alla domanda di annullamento degli atti di intimazione e/o delle cartelle di pagamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo, e un capo C) relativo alla domanda di nullità dell’iscrizione a ruolo.

L’accoglimento del capo di domanda relativo alla prescrizione giustifica, secondo il principio affermato nella sentenza delle SS. UU (n. 32061/2022), la pronuncia di compensazione delle spese.

4. Il ricorso va in conclusione rigettato. Nulla per le spese, essendo le controparti rimaste intimate.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso a Roma il 16 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi