La Cassazione stabilisce che, in situazioni di emergenza come la pandemia da Covid-19, relazioni sindacali informali non costituiscono condotta antisindacale se assicurano informazione e confronto, pur in forme atipiche.
ATS Bergamo: contatti informali non violano diritti sindacali
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 14 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso di FP CGIL contro l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo (sentenza del 18 novembre 2025). La CGIL contestava la condotta di ATS durante l’emergenza Covid-19, ritenendola antisindacale per mancato rispetto degli obblighi di informazione e confronto previsti dal CCNL. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso l’antisindacalità, riconoscendo la tenuta di contatti sindacali, seppur informali, nel contesto emergenziale.
L’emergenza Covid-19 e le comunicazioni sindacali
FP CGIL lamentava la violazione dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori e degli artt. 4 e 5 del CCNL Sanità, sostenendo che l’ATS non avesse rispettato gli obblighi di informazione e confronto. Secondo il sindacato, l’elevato numero di iscritti ad FP CGIL tra i dipendenti di ATS legittimava il sindacato ad esercitare i diritti di controllo e promozione previsti dalla legge. La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’impossibilità di una trasmissione dati approfondita nel contesto iniziale dell’epidemia, caratterizzata da urgenza e mancanza di dati scientifici certi. I contatti informali, inclusi messaggi Whatsapp tra il direttore generale di ATS e il segretario provinciale di CGIL FP, erano stati ritenuti sufficienti ad escludere una condotta antisindacale.
Controllo e confronto: il quadro normativo
La Cassazione ha richiamato l’art. 9 della legge n. 300 del 1970, che riconosce ai lavoratori e alle loro rappresentanze il diritto di controllo e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. La Corte ha precisato che tale diritto non si estende automaticamente a qualsiasi organizzazione sindacale, a meno di esplicite deleghe. Quanto agli obblighi di informazione e confronto previsti dal CCNL, la Cassazione ha sottolineato che la violazione formale delle norme non implica necessariamente una condotta antisindacale. L’elemento determinante è la lesione oggettiva degli interessi tutelati, valutata tenendo conto delle circostanze concrete.
Relazioni sindacali: flessibilità nelle emergenze
La sentenza della Cassazione evidenzia che, in situazioni di emergenza, è ammissibile una certa flessibilità nelle relazioni sindacali. Se gli interessi alla partecipazione dei lavoratori sono stati concretamente assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee, non si configura una condotta antisindacale. La decisione ha un impatto significativo sulla prassi delle relazioni industriali, soprattutto in contesti di crisi, dove è necessario bilanciare le esigenze di tempestività e di tutela dei diritti sindacali. Il principio affermato è che la sostanza prevale sulla forma, purché siano garantiti gli scopi di informazione e confronto.