IL QUESITO DEL COA DI LECCO
Con una richiesta formale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha sollevato due importanti quesiti i al Consiglio Nazionale Forense (CNF), concernenti il regime applicabile ai praticanti avvocati che abbiano prestato servizio in qualità di funzionari addetti all’Ufficio per il Processo. In particolare:
- Tale attività può essere equiparata allo svolgimento del tirocinio formativo previsto dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013, ai fini della frequenza ai corsi di formazione ex D.M. 9 febbraio 2018, n. 17?
- Il praticante iscritto al Registro il 7 febbraio 2025, che ha lavorato in modo continuativo come funzionario dell’Ufficio per il Processo dal 25 febbraio 2022 al 25 settembre 2024 (2 anni e 7 mesi), ottenendo così il riconoscimento di un anno di pratica forense ai sensi del citato art. 73, è comunque tenuto a frequentare il corso di formazione? E, in caso affermativo, per intero o solo per i 6 mesi residui?
APPROFONDIMENTO
Tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 e corsi ex D.M. 9 febbraio 2018, n. 17
Il tirocinio formativo previsto dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013 consente ai laureati in giurisprudenza di svolgere un’esperienza pratica presso gli uffici giudiziari, affiancando un magistrato per 18 mesi. È un’opportunità di crescita professionale che consente di acquisire competenze utili per l’accesso alla magistratura e alle altre professioni forensi.
Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 ha invece introdotto l’obbligo di frequenza con profitto di corsi di formazione per accedere all’esame di avvocato. Questi corsi hanno durata minima di 18 mesi e integrano il tirocinio professionale con una formazione teorico-pratica, strutturata e guidata da enti accreditati.
Entrambi i percorsi sono complementari: il primo si svolge nel contesto giudiziario, il secondo in ambito formativo e associativo. Insieme, rappresentano l’asse portante della preparazione post-laurea per le carriere giuridiche.
LA RISPOSTA DEL CNF: NESSUNA DEROGA SULLA FORMAZIONE
Con parere n. 16 del 13 marzo 2025, il CNF ha fornito chiarimenti puntuali, richiamando anche i precedenti orientamenti inviati ai COA con circolare del 10 maggio 2022 e aggiornati con le Linee guida del 4 giugno 2024.
SÌ ALL’EQUIPARAZIONE TRA ATTIVITÀ PRESSO L’UFFICIO PER IL PROCESSO E LAVORO SUBORDINATO
Il praticante avvocato che presti servizio presso l’Ufficio per il Processo si trova in una condizione del tutto equiparabile a quella del praticante che svolga attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 41, comma 4 della legge professionale forense. Questo significa che l’assunzione presso il Ministero della Giustizia non comporta la sospensione del tirocinio e non esonera dalle attività coessenziali ad esso.
NESSUNA DEROGA ALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE
Il Decreto Ministeriale n. 17/2018, all’art. 5, prevede che la frequenza del corso di formazione debba avvenire in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio, ma tale previsione riguarda esclusivamente la conciliazione con le attività forensi tradizionali, come la frequentazione dello studio e delle udienze.-
Ne deriva che l’attività lavorativa svolta presso l’Ufficio per il Processo non può giustificare alcuna deroga all’obbligo di frequenza del corso, né quanto al monte ore complessivo, né rispetto alle 50 ore massime consentite in modalità da remoto.
IL CASO CONCRETO: CORSO OBBLIGATORIO PER L’INTERO PERIODO
Nel caso specifico oggetto del quesito – praticante iscritto nel 2025 con riconoscimento ex art. 73 per un periodo antecedente – il CNF è netto: la frequenza al corso di formazione è comunque obbligatoria per tutti i 18 mesi.
Il riconoscimento di un anno di tirocinio sulla base dell’attività ex art. 73 non implica, né giustifica, una riduzione proporzionale del corso di formazione. Si tratta, infatti, di piani distinti, che rispondono a logiche e presupposti diversi: il primo riguarda l’esercizio pratico della professione, il secondo mira alla formazione teorica e deontologica del futuro avvocato.
CONCLUSIONI
Il CNF, con chiarezza e coerenza rispetto ai precedenti orientamenti, ribadisce il principio che la formazione è un obbligo autonomo e inderogabile, anche per chi abbia già maturato esperienza lavorativa presso l’Ufficio per il Processo.-
Una scelta che punta a garantire l’omogeneità qualitativa della formazione forense, evitando che le esperienze professionali, pur rilevanti, vengano impropriamente sovrapposte a percorsi strutturati come quello del D.M. 17/2018.
Avv. Michelealfredo Chiariello
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.
Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.
Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.
Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.