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Trattenute sindacali e cessione del credito: la Cassazione conferma la condanna per condotta antisindacale

Rifiutare le trattenute per le quote sindacali è illegittimo. La Corte di Cassazione fa chiarezza sull’uso della cessione del credito e sull’impatto del referendum del 1995 sull’Art. 26 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Rifiuto datoriale e cessione del credito

La vicenda legale nasce dal rifiuto di una società di effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dei propri dipendenti e di versare tali somme al sindacato come quote associative.

I lavoratori aderenti al sindacato avevano formalizzato la loro volontà attraverso lo strumento della cessione del credito retributivo in favore dell’organizzazione sindacale. Il sindacato ha quindi agito in giudizio ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per far dichiarare la condotta del datore di lavoro come antisindacale e ordinarne la cessazione.

La Corte d’Appello aveva dato ragione al sindacato, e la società è ricorsa in Cassazione sollevando sei motivi, principalmente incentrati sull’insussistenza del diritto alla cessione del credito alla luce del referendum sull’art. 26 e del D.P.R. n. 180/1950.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, ha riaffermato un consolidato principio di diritto in materia di libertà sindacale e autonomia privata:

«Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell’art. 26 dello statuto dei lavoratori, non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato (art. 1260 c.c.), richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare tali versamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/70, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori che l’attività del sindacato.»

La sentenza della Cassazione: il diritto alla cessione trionfa

La Cassazione con la sentenza n. 27722 del 17 ottobre 2025 ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la condanna per condotta antisindacale.

1. L’Effetto del Referendum sull’art. 26

Il Giudice di legittimità ha chiarito che l’effetto del referendum del 1995 fu solo quello di eliminare l’obbligo legale di trattenuta, non quello di introdurre un divieto assoluto. In assenza di una norma che lo vieti, l’uso della cessione del credito (art. 1260 c.c.) da parte del lavoratore al sindacato è pienamente legittimo, in quanto il datore di lavoro è tenuto ad adempiere al pagamento al cessionario (il sindacato) a seguito della notificazione della cessione.

2. Cessione del credito e D.P.R. 180/1950

È stato inoltre respinto il tentativo della società di appellarsi alla normativa sulla cessione del quinto (D.P.R. 180/1950). La Corte ha ribadito che tale normativa non vieta la cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote associative, trattandosi di una fattispecie derogatoria consentita dall’art. 52 dello stesso D.P.R., non finalizzata all’estinzione di debiti.

3. Perché rifiutare è condotta antisindacale

Il rifiuto del datore di lavoro di dare corso alla cessione del credito è stato qualificato come antisindacale (art. 28) per il suo effetto plurioffensivo: limita la libertà individuale dei lavoratori e ostacola l’acquisizione da parte del sindacato dei mezzi necessari per svolgere la propria attività. La Corte ha anche specificato che, trattandosi di una condotta persistente e rinnovata mensilmente, l’eccezione di tardività del ricorso è risultata infondata.

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