Con ricorso depositato il 30 Dicembre 2024, la Regione Calabria ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, introducendo nuovi obblighi e divieti per l’esercizio dell’attività di Noleggio Con Conducente, che andrebbero a interferire con competenze legislative e amministrative regionali.
Va rammentato, che le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, quando lamentino non una qualsiasi violazione di principi costituzionali, bensì la lesione di una propria competenza legislativa o regolamentare.
Pertanto la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottare tutte le modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico per il servizio di Noleggio Con Conducente, limitatamente all’art. 4, comma 3, (decreto 16 ottobre 2024, n. 226) che introduce il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC; agli artt. 2 e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione, dichiarando altresì che non spettava allo Stato adottare la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861.