La Cassazione ribadisce l’importanza di includere nel calcolo del TFR anche gli emolumenti erogati con carattere di corrispettività e non occasionalità, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. Un chiarimento fondamentale sulle voci retributive rilevanti per il trattamento di fine rapporto.
TFR, la Cassazione interviene sul calcolo
La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 17 novembre 2025, ha accolto il ricorso di alcuni ex dipendenti di Autostrade per l’Italia Spa, annullando la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La decisione riguarda il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e l’inclusione di diverse voci retributive. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di espresse deroghe contrattuali, vanno considerati nel calcolo del TFR tutti gli emolumenti corrisposti non occasionalmente e non a titolo di rimborso spese.
La vicenda: dal Tribunale alla Cassazione
In primo grado, il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto le domande dei lavoratori, condannando Autostrade per l’Italia al ricalcolo del TFR includendo voci come lavoro supplementare, straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni, trasferte (eccetto rimborsi), liquidazione permessi e indennità varie. La Corte d’Appello ha poi ribaltato la sentenza, ritenendo che il CCNL di categoria individuasse tassativamente le voci computabili nel TFR. Gli ex dipendenti hanno quindi fatto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione restrittiva del CCNL e l’erronea ripartizione dell’onere della prova.
Il diritto: onnicomprensività e onere della prova
La Cassazione richiama l’art. 2120 del codice civile, che disciplina il TFR, e precedenti pronunce (Cass. n. 24801/2024, Cass. n. 14242/2024). Afferma che le disposizioni contrattuali che elencano gli “elementi della retribuzione” si riferiscono alle voci standard, ma non escludono automaticamente altri emolumenti legati a specifici aspetti della prestazione. Inoltre, precisa che l’onere della prova della non computabilità degli emolumenti nel TFR grava sul datore di lavoro, qualora non vi sia un’espressa esclusione nel contratto collettivo. La Corte sottolinea che gli emolumenti, pur incerti, devono essere corrispettivi rispetto alle prestazioni rese e continuativi nel tempo.
Conseguenze pratiche per il calcolo del TFR
La decisione della Cassazione impone una revisione delle prassi aziendali nel calcolo del TFR. Professionisti e aziende dovranno valutare attentamente quali emolumenti, pur non espressamente menzionati nel CCNL, debbano essere inclusi nel calcolo del TFR, verificando la loro natura corrispettiva e non occasionale. La sentenza chiarisce che non è sufficiente una generica elencazione delle voci retributive nel contratto collettivo per escludere automaticamente altre indennità dal computo del TFR. La Corte d’Appello dovrà ora riesaminare il caso alla luce di questi principi, valutando specificamente le voci contestate.