Con la sentenza numero 172, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
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1. Il tribunale di Firenze, ravvisando in un fatto di violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., elementi indicativi della particolare tenuità – imputata incensurata, corporatura minuta, condizioni di salute segnate da una patologia oncologica, gesto istintivo per accedere alla manifestazione, non per turbarla – sollevava questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la formulazione dell’art. 131 bis c.p. nella parte che vieta sempre l’applicazione dell’esimente in presenza di agenti di pubblica sicurezza è violativa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), soprattutto alla luce di reati più gravi che invece vi accedono.
2. La Consulta, con la richiamata decisione, riconosce la fondatezza della censura, ne accoglie le istanze e, per argomentare la decisione, raffronta l’ipotesi in esame con quella prevista e punita dall’art. 338 c.p. (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario – più grave – punito con pena da uno a sette anni, che spesso coinvolge organi collegiali e può ledere funzioni costituzionali) che, a seguito della riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022 c,d, ‘riforma Cartabia’), ha avuto accesso alla particolare tenuità. È “manifestamente irragionevole” – afferma la Corte – che l’esimente potesse operare per questo delitto, ma fosse invece esclusa per fattispecie meno gravi, come quelle degli artt. 336 e 337 c.p.
3. La Corte offre una lettura dell’art. 131 bis c.p., già oggetto di una serie di interventi in materia, dopo la sua introduzione nel 2015,
2019 – esclusione per i reati di violenza e resistenza verso qualsiasi pubblico ufficiale.
2020 – modifica della predetta esclusione, ristretta ai soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o PG.
2022: rivoluzione della disciplina, con passaggio dal limite basato sul massimo di pena al minimo edittale non superiore a due anni, aprendo la porta all’art. 338 с.р.
l’articolo, a seguito della riforma Cartabia, ha assunto il ruolo di un filtro per i reati di modesta entità il cui unico riferimento – per determinare astrattamente la gravità del reato – è il minimo edittale. Per conseguenza, per la corte, l parametro strutturale adottato dal legislatore esclude che si possano introdurre delle deroghe e delle eccezioni (come nel caso del raffronto tra art. 336/337 e 338) s non a rischio di rendere il sistema incoerente.