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TAR Lazio: concorso scuola, algoritmi e la forza della supervisione umana

Decisione storica del TAR Lazio sul concorso scuola PNRR: riconosciuta riserva posti, la supervisione umana prevale sull’automazione anche con errori formali.

 

Concorsi scuola PNRR: il TAR Lazio delinea i limiti dell’algoritmo

Con la sentenza n. 1895 del 2 febbraio 2026, il TAR Lazio ha parzialmente accolto il ricorso di un candidato al concorso docenti PNRR, fissando un precedente significativo sull’uso degli algoritmi nella PA. Il contendente chiedeva il riconoscimento della riserva del 30% dei posti per servizio ultratriennale. Nonostante un errore nella compilazione (requisito dichiarato, ma opzione non spuntata), il Tribunale ha affermato che la pura automazione non può precludere la valutazione di un requisito chiaramente presente.

La ‘riserva di umanità’: Costituzione, CAD e il ruolo guida dell’AI Act

La sentenza ha enfatizzato la ‘riserva di umanità‘ (*human oversight*): l’Amministrazione deve mantenere controllo effettivo e capacità di intervenire sulle decisioni generate da sistemi automatizzati, specie nei concorsi pubblici. Questa impostazione si basa su principi costituzionali (artt. 3, 24, 97), legge sul procedimento amministrativo e Codice dell’Amministrazione Digitale. Cruciale il riferimento all’AI Act (Reg. UE 2024/1689). Pur non direttamente applicabile, è stato usato come ‘parametro interpretativo evolutivo’, rafforzando trasparenza e sindacabilità delle decisioni algoritmiche, specie per sistemi AI ‘ad alto rischio’ nelle selezioni pubbliche. Il principio di autoresponsabilità si attenua se il requisito è comunque riscontrabile.

Respinti i rilievi su valutazione titoli e formazione graduatoria

Il ricorso è stato respinto per altre contestazioni. Il TAR ha confermato la legittimità della mancata attribuzione di punteggio aggiuntivo per un diploma di vecchio ordinamento, considerandolo propedeutico e parte integrante del titolo di accesso (diploma accademico di II livello), non un titolo ulteriore. Parimenti, corretta la scelta di pubblicare solo la graduatoria dei vincitori e non quella completa degli idonei, prassi consolidata per i concorsi PNRR, dettata da esigenze di celerità e validità limitata. Il diritto di accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio resta garantito. In sintesi, il TAR ha accolto parzialmente il ricorso per il riconoscimento della riserva del 30%, compensando le spese.

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