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TAR: deroga limiti acustici, decide il dirigente comunale

Il TAR Friuli Venezia Giulia stabilisce che l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per cantieri spetta al dirigente, non al Sindaco. Annullato il diniego comunale per incompetenza.

 

Il TAR FVG annulla diniego per incompetenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 10 del 16 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., annullando il provvedimento del Sindaco di Monfalcone. La decisione riguarda il diniego di autorizzazione in deroga alle immissioni acustiche per un cantiere edile operante in orario notturno. Secondo il TAR, la competenza decisionale spetta al dirigente comunale, non al Sindaco.

La vicenda: diniego su autorizzazione acustica

La società Fincantieri aveva richiesto al Comune di Monfalcone un’autorizzazione in deroga per superare i limiti acustici durante lavori notturni di palificazione. Il Comune, tramite il Sindaco, ha respinto l’istanza motivando con la lunga durata delle lavorazioni notturne, il contrasto con le Linee Guida Arpa FVG e la possibilità di alternative meno impattanti. Fincantieri ha impugnato il diniego, contestando l’incompetenza dell’organo e vizi di motivazione.

Competenza e normativa sui limiti acustici

Il TAR basa la sua decisione sull’art. 6 della legge n. 447/1995, che attribuisce ai Comuni la competenza per le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici. Richiama, inoltre, l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza per gli atti di gestione amministrativa, salvo eccezioni. Il Tribunale precisa che il potere esercitato in virtù dell’art. 6 della l. n. 447/1995 non rientra nei poteri sindacali delle ordinanze contingibili e urgenti. La competenza, quindi, spetta al dirigente.

Implicazioni per gli enti locali e le imprese

La sentenza del TAR FVG chiarisce la ripartizione delle competenze all’interno degli enti locali in materia di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici. Le imprese che necessitano di tali autorizzazioni devono quindi rivolgersi al dirigente comunale competente. La decisione conferma la separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale, con l’attribuzione ai dirigenti dell’adozione dei provvedimenti autorizzatori. La sentenza annulla il provvedimento sindacale impugnato.

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