Il TAR Puglia accoglie il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Decisivo il mancato rispetto delle tolleranze costruttive previste dal d.P.R. 380/2001. La sentenza offre un’interpretazione rigorosa delle norme edilizie.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, sede di Bari, sezione I, con sentenza n. 900 del 1 luglio 2025, ha accolto il ricorso presentato da una proprietaria contro il Comune di Manfredonia. La ricorrente contestava l’ordinanza di demolizione n. 19/2024 e il provvedimento di archiviazione della SCIA relativi a lavori di ristrutturazione del suo immobile. Il TAR ha annullato gli atti impugnati ritenendo fondate le censure della ricorrente.
Il giudice amministrativo ha fondato la sua decisione sull’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, convertito nella legge n. 105/2024, relativo alle tolleranze costruttive. La norma prevede che il mancato rispetto di parametri edilizi non costituisce violazione se contenuto entro una certa percentuale delle misure previste nel titolo abilitativo. Il TAR ha evidenziato che il Comune aveva errato nel non considerare la superficie utile dell’immobile (92 mq) e l’altezza complessiva del prospetto (12,06 mt), parametri necessari per calcolare la tolleranza applicabile (nel caso specifico, il 5%).
La sentenza del TAR Bari chiarisce che l’Amministrazione non può negare l’applicazione delle tolleranze costruttive basandosi su mere prescrizioni contenute nel permesso di costruire, soprattutto se queste non indicano parametri numerici vincolanti. La decisione ha un impatto significativo per i proprietari immobiliari e per gli operatori del settore edilizio, in quanto ribadisce l’importanza di una corretta applicazione delle norme sulle tolleranze, evitando così ordinanze di demolizione potenzialmente illegittime. La sentenza offre un’interpretazione rigorosa e garantista della normativa edilizia.