La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 11319/2025, depositata il 29 aprile, nell’ambito di una controversia in materia di risarcimento del danno alla salute, ha affrontato una questione processuale di rilevante impatto pratico: in quali casi il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, la relazione di notificazione? E quale valore assumono le allegazioni del controricorrente che eccepisca l’avvenuta notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve e la tardività del ricorso?
La risposta della Cassazione.
In tal caso, è piuttosto il controricorrente, che alleghi l’avvenuta notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ad essere tenuto a comprovare tale affermazione depositando la detta relata nel termine concesso per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all’art. 372 c.p.c., con la conseguenza che: a) se il controricorrente assolve tale onere e risulta effettivamente provata la tardività del ricorso, questo dovrà dirsi non improcedibile ma inammissibile; b) se il controricorrente assolve detto onere ma risulti comunque confermata la tempestività del ricorso, non ne seguirà alcuna conseguenza sul piano processuale per il ricorrente; c) se, infine, il controricorrente si limiti ad affermare l’avvenuta notifica ma non supporti tale affermazione tramite il deposito della relata, della sua allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame.
(Cass. civ., sez. III, sent., 29 aprile 2025, n. 11319)