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Stop all’accesso agli atti: la società in house resta privata negli accordi di lavoro

Il Consiglio di Stato rovescia la richiesta di trasparenza sulle conciliazioni individuali

 

La sentenza del Consiglio di Stato (n. 3291/2025) ha respinto l’appello di un dipendente di una società in house che chiedeva l’accesso agli atti relativi a un accordo conciliativo sindacale stipulato tra l’azienda e un’altra lavoratrice. La decisione stabilisce un punto fermo sulla natura giuridica degli atti di gestione del personale di queste società, negando l’accesso sia documentale che civico generalizzato.

 

Natura privatistica della società in house

Il cuore della controversia risiede nella qualificazione giuridica della società in house e nella natura dell’atto richiesto (un accordo conciliativo).

Il dipendente appellante sosteneva che, data la natura pubblica della società in house, anche i suoi atti di gestione dovessero essere soggetti alle regole di trasparenza previste per le Pubbliche Amministrazioni (L. n. 241/1990).

Il Consiglio di Stato ha invece sposato l’orientamento secondo cui la società in house, pur essendo una longa manus dell’ente pubblico sul piano organizzativo, mantiene una natura intrinsecamente privatistica sul piano dello status generale, in linea con l’art. 1, comma 3, del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), che recita:

«Si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»

Accordi di lavoro: attività privata, non di pubblico interesse

Applicando questo principio di diritto fondamentale, il Collegio ha stabilito che l’accordo conciliativo richiesto:

  • non è un “documento mmministrativo”: l’atto richiesto attiene all’attività di gestione del rapporto di lavoro, la quale è considerata tout court privatistica. Essa è, pertanto, estranea ai profili di pubblico interesse che attrarrebbero l’atto nella sfera pubblicistica;

  • è un atto negoziale complesso: l’accordo conciliativo è il frutto dell’incontro delle volontà di parti private (datore di lavoro e dipendente) e non rientra nel perimetro pubblicistico dell’esercizio della funzione pubblica.

Rigetto anche per l’accesso civico generalizzato (FOIA)

L’istanza di accesso era stata formulata anche ai sensi dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, anche su questo fronte il ricorso è stato respinto per due ragioni:

1. profilo soggettivo: l’obbligo di garantire il FOIA riguarda primariamente le Pubbliche Amministrazioni.

2. protezione della riservatezza: l’interesse conoscitivo del ricorrente è stato ritenuto non idoneo a superare il significativo sacrificio dell’interesse alla riservatezza della controinteressata, in applicazione del criterio del c.d. harm test previsto dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. L’interesse era troppo “conchiuso” alla sfera giuridica del richiedente, distanziandosi dalle finalità tipiche del FOIA (controllo diffuso e partecipazione democratica).

In conclusione, la sentenza rafforza la visione secondo cui, pur in presenza di una società a controllo pubblico, gli atti che regolano i rapporti di lavoro individuali restano di natura privatistica e non sono soggetti, salvo specifiche e stringenti eccezioni, alle regole di trasparenza e accesso agli atti tipiche dell’azione amministrativa pubblica.

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