L’Interpello n. 2/2025 fa luce sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agro-forestali, specificando gli obblighi datoriali nelle attività boschive e antincendio. La Commissione definisce il perimetro applicativo del Testo Unico sicurezza, in particolare per campi e boschi, impattando sulla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’Interpello n. 2/2025 del 20 novembre 2025, ha chiarito l’applicabilità del Titolo II del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) in ambito agro-forestale. L’intervento è cruciale, specialmente nelle campagne antincendio boschivo (AIB), dove le condizioni ambientali e operative sollevano questioni di sicurezza complesse. La decisione mira a definire con precisione quando un’area agro-forestale è considerata “luogo di lavoro”.
Il focus dell’Interpello è l’esclusione prevista dal Titolo II per “campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”. La Commissione ha interpretato tale esclusione in modo restrittivo, sottolineando che essa non si applica indiscriminatamente. Il D.Lgs. 81/2008, nello specifico gli articoli relativi alla definizione di “luogo di lavoro”, è stato oggetto di analisi per delimitare gli obblighi del datore di lavoro in contesti operativi particolari, come le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
L’Interpello comporta implicazioni pratiche significative per i datori di lavoro del settore agro-forestale. La qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” implica l’applicazione di standard di sicurezza più elevati, con conseguenti obblighi in termini di valutazione dei rischi, formazione del personale e adozione di misure di prevenzione. Professionisti e aziende dovranno adeguare le proprie procedure per garantire la conformità alla normativa, evitando sanzioni e tutelando la salute e sicurezza dei lavoratori.
A seguire il testo completo del suddetto interpello: