La Corte di Cassazione (n. 37243/2025) conferma la condanna per lesioni colpose gravi al delegato alla sicurezza di un’impresa affidataria dopo la caduta di un operaio in una botola non fissata. Un monito sulla vigilanza in cantiere.
Un infortunio fatale: la caduta nella botola non fissata
La Corte di Cassazione ha posto un punto fermo su una vicenda di infortunio sul lavoro che solleva questioni cruciali sulla sicurezza nei cantieri e sulla catena di responsabilità. Con una recente sentenza (depositata il 14 novembre 2025), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore delegato e delegato alla sicurezza di un’impresa affidataria, confermando la sua condanna per lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore.
Il fatto risale a un incidente avvenuto a Milano, dove un dipendente di una ditta subappaltatrice, mentre svolgeva mansioni di pulizia, è caduto in un foro sul solaio (una botola) precipitando per circa 3,40 metri. Il foro era coperto solo da tavole in legno non fissate e da un telo, rendendolo un vero e proprio rischio occulto.
La posizione di garanzia: delegato alla sicurezza vs. datore di lavoro
Il cuore della difesa si è basato sul tentativo di escludere la posizione di garanzia dell’imputato, che non era il datore di lavoro diretto dell’infortunato (il lavoratore dipendeva dalla ditta subappaltatrice).
Tuttavia, la Cassazione ha respinto tale tesi, ribadendo un principio fondamentale del D.Lgs. 81/08: chi riveste la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere ha una specifica posizione di garanzia che si estende a tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici.
“L’imputato, nell’occorso, rivestiva la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere, rivestendo pertanto una specifica posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori operanti all’interno dello stesso cantiere, ivi compresi quelli dipendenti delle ditte subappaltatrici.”
Punti chiave rilevati dalla Corte:
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L’incidente è stato causato dall’inidoneità delle misure di sicurezza.
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Non rileva che le protezioni fossero state precedentemente implementate: al momento del sinistro non erano presenti o erano state rimosse per l’avanzamento dei lavori.
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Gravava sull’imputato l’obbligo di prevenire i rischi legati alle botole aperte, verificando quotidianamente l’efficienza e la sussistenza delle misure precauzionali.
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L’asserito cambiamento estemporaneo delle mansioni del lavoratore (da facchinaggio a pulizia) è stato ritenuto irrilevante, in quanto l’attività rientrava comunque nell’area di rischio governata dal delegato alla sicurezza.
Non basta delegare, serve vigilare “momento per momento”
La sentenza si configura come un severo monito contro la “vigilanza da una posizione di vertice” insufficiente. La difesa aveva lamentato che da una figura apicale non si potesse pretendere un controllo “momento per momento” della fase esecutiva.
I giudici hanno però sottolineato che, essendo il foro intrinsecamente pericoloso e facilmente rimuovibile, l’evoluzione dei lavori richiedeva che l’imputato assicurasse la continua e persistente messa in sicurezza degli stessi. La Corte ha chiarito che l’evento sarebbe stato evitato non solo con il fissaggio delle tavole, ma anche con la predisposizione di:
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Contro-tappo nella parte inferiore della soletta.
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Transenne e cartelli per impedire l’accesso all’area di pericolo.
La decisione evidenzia che, in presenza di una situazione di interferenza tra le attività delle diverse imprese, la responsabilità di coordinamento dell’impresa affidataria si traduce in un dovere di protezione concreto e continuativo.
Aggravanti e prescrizione: i dettagli legali
La Suprema Corte ha ritenuto corrette anche le decisioni sulle aggravanti contestate, tra cui la durata della malattia superiore ai 40 giorni e l’indebolimento permanente di un organo (seppur minimo, pari al 6%), inteso come menomazione apprezzabile della funzionalità statica e deambulatoria del tronco.
Infine, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e la proposizione di questioni di merito ha impedito l’esame della questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla prescrizione del reato (c.d. Legge Orlando), rendendo definitiva la condanna.