La sentenza n. 5141/ 2025 Consiglio di Stato riguarda una tettoia abusiva di 74 mq nel Parco dell’Appia Antica, confermando l’impossibilità di sanarla anche con le recenti normative, poichè le sue dimensioni e il contesto di area vincolata la rendono un’opera non pertinenziale e di notevole impatto, che non può essere sanata attraverso procedure semplificate, ma richiederebbe un vero e proprio condono edilizio che non è applicabile.
Con tale provvedimento, il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello, confermando la legittimità del diniego comunale e la correttezza della decisione del T.A.R.
L’opera, non qualificabile come pertinenza urbanistica, rientra tra quelle non condonabili, essendo realizzata in area vincolata. La normativa nazionale e regionale di riferimento esclude infatti la condonabilità di opere abusive che comportino un aumento di superficie.
Pertanto, anche alla luce del programma di delocalizzazione, la tettoia non è condonabile e deve essere demolita.
Riguardo al richiamo alla normativa sopravvenuta il c.d.” Decreto salva casa”, il Collegio ha chiarito che tale decreto, non ha efficacia retroattiva e non può incidere su provvedimenti già definitivi.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un provvedimento deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della sua adozione, senza che le disposizioni successive possano modificarne gli effetti.
L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.