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Se i genitori cambiano idea e non vogliono che la figlia frequenti le ore di religione, la Preside non può opporsi.

L’insegnamento della religione cattolica è un corso opzionale offerto in tutti i gradi scolastici e gli indirizzi delle superiori.

La religione cattolica è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti, per il proprio corso di studi. A norma del Concordato, infatti, l’insegnamento della religione cattolica è una disciplina garantita nelle scuole di ogni ordine e grado e sottoposta alla scelta. Tale libertà di scelta non può quindi essere soggetta ad alcun limite, nemmeno imposto da provvedimenti o circolari del Ministero o del singolo istituto scolastico, perché lederebbe la libertà religiosa dello studente che può optare per l’esonero anche durante l’anno, e non solo al momento dell’iscrizione online. È quanto stabilito dal TAR Toscana n. 792/2023 del 28 luglio.

I genitori di una bambina che frequentava la quarta elementare ed aveva sempre frequentato le lezioni di religione avevano deciso che, per classe quinta la figlia, nel suo esclusivo interesse, si sarebbe avvalsa del corso alternativo già predisposto per altri studenti non cattolici. La Preside, anche di fronte alla diffida del legale di famiglia, era rimasta inamovibile nel respingere le varie richieste in tal senso dei genitori: non avendo optato per questa alternativa al momento dell’iscrizione online per il nuovo anno (scaduta il 30 gennaio) la loro richiesta non poteva essere accolta. I giudici amministrativa accolgono il ricorso dei genitori.

Appena il caso di affermare che la sostanza prevale sulla forma.

 

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