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Riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna-Italia: la CGUE fissa i paletti sulle qualifiche non ufficiali

Stop al Riconoscimento Automatico per i Titoli Non Ufficiali: La Sentenza Chiave che Riscrive le Regole per i Docenti di Sostegno

 

Una recente e fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) chiarisce i limiti del riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia e, più in generale, delle qualifiche professionali tra Stati membri dell’Unione. La Corte ha stabilito che gli Stati ospitanti, come l’Italia, non sono obbligati a riconoscere titoli di formazione acquisiti all’estero, come il controverso corso specializzazione CEU Valencia, se questi non sono ufficialmente riconosciuti e abilitanti nello Stato membro d’origine.

Titoli spagnoli e la professione di insegnante di sostegno in Italia

La questione nasce dai ricorsi presentati da due cittadine italiane che avevano conseguito in Spagna, presso l’Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia, il titolo di “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo” e ne chiedevano il riconoscimento in Italia per esercitare la professione regolamentata di insegnante di sostegno.

Il Ministero italiano ha rigettato le domande, in quanto le autorità spagnole avevano confermato che il titolo in questione era solo un “titolo proprio dell’università” (un titolo non ufficiale) e non abilitava all’esercizio della professione regolamentata in Spagna.

Cosa stabilisce la CGUE sull’articolo 13 e la fiducia reciproca

Il punto cruciale della Sentenza ruota attorno all’interpretazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e, in assenza di applicabilità di quest’ultima, ai principi di libera circolazione sanciti dagli articoli 45 e 49 del TFUE.

  1. esclusione della Direttiva 2005/36/CE: la Corte ha preliminarmente rilevato che la Direttiva non si applica, poiché la persona che chiede il riconoscimento non è in possesso di un titolo che la qualifichi per esercitare la professione nello Stato membro d’origine.

  2. limite alla libera circolazione: esaminando la questione sotto l’ombrello della libera circolazione docenti, la CGUE ha stabilito che la fiducia reciproca tra Stati – pilastro del sistema di riconoscimento – non può essere invocata quando un titolo:

    • è stato rilasciato da un istituto privato non autorizzato a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali.

    • non è legalmente riconosciuto dallo Stato d’origine.

 

“Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione… un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.”

 

In sostanza, i principi del diritto UE qualifiche professionali non possono imporre all’Italia di attribuire a un titolo spagnolo un valore superiore a quello che ha nella stessa Spagna.

Implicazioni per i docenti: verificare il carattere ufficiale

Questa sentenza è un monito fondamentale per tutti i professionisti e, in particolare, per i docenti italiani che intraprendono percorsi di specializzazione all’estero, specie per il riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia.

Prima di iscriversi a un corso, è imperativo verificare che il titolo che si intende conseguire:

  • sia un titolo ufficiale e non un semplice “titolo proprio” dell’università.

  • abiliti effettivamente all’esercizio della professione regolamentata nello Stato membro d’origine.

Sebbene l’Italia resti libera di valutare il contenuto di tali titoli nell’ambito della procedura comparativa (come previsto dalla giurisprudenza in situazioni extra-direttiva), la Sentenza chiarisce che non esiste un obbligo automatico di considerazione per i titoli non ufficiali.

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