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Richiedere la graduatoria dei concorsi è diritto di “chiunque” (non solo degli interessati)

L’accesso civico batte il silenzio della PA: la trasparenza vince in tribunale. Cosa cambia per tutti i candidati in attesa.

 

La trasparenza amministrativa ha segnato un punto importante. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio con la sentenza n. 1241 del 22 gennaio 2025 ha accolto il ricorso di una candidata, condannando l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Rieti a pubblicare immediatamente sul proprio sito istituzionale la graduatoria aggiornata di un concorso per dirigente veterinario, rimasta nascosta per mesi.

Una vittoria che non riguarda solo la ricorrente, ma stabilisce un principio chiaro in materia di accesso civico semplice e obbligo di pubblicazione graduatorie concorsi.

 

Graduatoria nascosta

La vicenda ruota attorno a una graduatoria approvata con delibera nel 2022. La ricorrente, una candidata inizialmente idonea, pur avendo dovuto rinunciare all’assunzione per cause di forza maggiore, ha mantenuto l’interesse a conoscere la propria posizione aggiornata.

Dopo aver richiesto formalmente copia dell’atto aggiornato in data 3 luglio 2024, si è trovata di fronte al silenzio assoluto dell’amministrazione. Un muro che l’ha costretta a ricorrere al TAR.

Accesso civico e obbligo di trasparenza

Il Collegio giudicante ha riqualificato l’azione della ricorrente come azione avverso il silenzio-inadempimento in materia di accesso civico semplice (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).

La chiave di volta della decisione sta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 (normativa sulla Trasparenza), che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo esplicito di pubblicare:

  • le graduatorie finali di pubblici concorsi;

  • il loro aggiornamento con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

“L’accesso civico semplice, proprio perché attribuito a ‘chiunque’, non richiede i requisiti di legittimazione soggettiva prescritti per l’accesso documentale.”

Ciò significa che, in questi casi, chiunque (non solo il diretto interessato con un “interesse qualificato”) può chiedere la pubblicazione di un atto che doveva essere reso pubblico per legge. Tutte le eccezioni sollevate dall’ASL sono state quindi respinte.

Condanna immediata: 10 giorni di tempo

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, non limitandosi ad accertare l’illegittimità del silenzio, ma entrando nel merito della pretesa.

Dato che l’attività è interamente vincolata e non lascia margini di discrezionalità all’ASL, il Tribunale ha stabilito un termine perentorio: l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti è condannata a pubblicare la graduatoria aggiornata sul proprio sito istituzionale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il provvedimento è accompagnato anche dalla condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate in favore dell’avvocato della ricorrente.

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