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PER LE SEZIONI UNITE LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE ENTRA NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

LA STABILE CONVIVENZA PREMATRIMONIALE VA CONSIDERATA AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

CASS. CIV. SEZIONI UNITE – SENTENZA DEL 18.12.2023 N. 35385

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, va considerato l’apporto fornito da ciascuno dei coniugi non solo nel corso della vita matrimoniale, ma anche durante la convivenza che ha preceduto il matrimonio.

Va subito detto come la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha in primo luogo effettuato l’excursus storico di quelli che sono stati non solo i diversi interventi legislativi – all’uopo richiamando dapprima la Legge n. 898/1970 (introduttiva del divorzio), la successiva novella contenuta nella Legge n. 74/1987 nonché la Legge n. 76/2016 (in materia di convivenza ed unioni civili) – ma anche i diversi arresti giurisprudenziali in punto di assegno di divorzio, con particolare riferimento alla funzione che quest’ultimo deve avere in favore del beneficiario.

Gli Ermellini hanno passato in rassegna la più recente evoluzione giurisprudenziale, richiamando in particolare la pronuncia delle stesse Sezioni Unite dell’11.07.2018, la n. 18287, in cui il Giudice di legittimità, al fine dell’individuazione dei parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile, ha indicato, oltre all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici ed alla valutazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi, anche il criterio “cruciale” della complessiva durata dell’intera storia familiare.

Infatti, in detta sentenza si evidenzia come l’assegno divorzile non debba avere più soltanto funzione assistenziale (come sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11490 del 29 novembre 1990 in cui si stabiliva che la concessione dell’assegno divorzile trovava come presupposto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno), bensì anche compensativa e perequativa, come discendente dal principio costituzionale di solidarietà.

In detta pronuncia, inoltre, gli Ermellini – richiamando quanto previsto dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, in cui si individua tra i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile quello della “durata del matrimonio” – hanno evidenziato come la durata della relazione debba necessariamente rappresentare un “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge”.

Che anzi, sempre nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, queste ultime – richiamando quanto già sancito nella sentenza del 10.05.2017 n. 11504 – hanno precisato come “l’autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno”.

In questo panorama giurisprudenziale si è innestata la legge n. 76/2016, con cui il Legislatore, nel riconoscere ad ogni effetto di legge la convivenza di fatto tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, al comma 36 ha sancito come: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

In detto testo normativo si è ulteriormente stabilito che il giudice, su istanza di una delle parti, può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, in caso di cessazione della convivenza e gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

In questo complessivo panorama normativo e giurisprudenziale si innesta la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del dicembre scorso, in cui per la prima volta, in modo chiaro ed inequivoco, il Giudice di legittimità ha affermato apertis verbis il principio per cui “convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”.

Per la Corte, invero, “la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca «un accresciuto riconoscimento

– nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”.

In particolare, la Suprema Corte, osservando ancora una volta come la giurisprudenza è chiamata da sempre a farsi carico dell’evoluzione del costume sociale e nello specifico della sempre attuale interpretazione della nozione di «famiglia» (concetto caratterizzato da una commistione intrinseca di «fatto e diritto», e nell’interpretazione dei vari modelli familiari), è giunta all’approdo interpretativo secondo cui il giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole, deve tener conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale.

I Giudici di legittimità, tuttavia, precisano che non si tratta di una “anticipazione” dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile, atteso che essi si collocano soltanto dopo il matrimonio, che rappresenta il fatto generatore dell’assegno divorzile. La Corte di Cassazione, pertanto, è giunta alla conclusione per cui – atteso che, anche durante la convivenza la coppia va ad effettuare scelte ed anche eventuali rinunce, che comunque contribuiscono alla dinamica familiare (nel caso di specie il figlio della coppia nasceva nel corso di detta convivenza pre matrimoniale) nonché alla costruzione del patrimonio personale e della nuova famiglia – anche il legame di convivenza deve essere valutato attentamente ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

 

Avv. Francesco Antonio Logoluso

Avvocato civilista Componente della “Commissione Famiglia” presso il COA Trani

Componente del Direttivo Nazionale e della Giunta Nazionale dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori)

Specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali

Autore di numerose pubblicazioni in materia di tutela del consumatore e di diritto di famiglia

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