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NUOVE MISURE IN TEMA DI REATI AMBIENTALI (legge 3 ottobre 2025, n. 147)

La legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi ha introdotto nuove misure in tema di reati ambientali.

Il raggio di azione del legislatore mira a contrastare le seguenti emergenze a cui occorre dare risposte imemdiate:

  • Combattere il deposito incontrollato e le discariche abusive
  • Sanzionare il trasporto illecito
  • Allargare la responsabilità penale anche a titolari e responsabili aziendali

 

Solo nel 2015, con la legge n. 68/2015 rispondendo alle sollecitazioni dell’UE venne per la prima volta affrontato dal legislatore italiano il problema di prestare tutela penale all’ambiente.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale italiano nuove fattispecie di reato relative all’ambiente. Nello specifico un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all’interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:

  • inquinamento ambientale;
  • disastro ambientale;
  • traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
  • impedimento di controllo;
  • omessa bonifica.

 

Inquinamento ambientale e disastro ambientale rappresentano i cardini del sistema e risultano puniti rispettivamente con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni l’inquinamento, mentre il disastro sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 15 anni. Prevista inoltre la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.a. per le fattispecie di: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti (quest’ultimo già previsto all’interno del Codice dell’Ambiente). Si interviene anche sui termini prescrizionali i quali subiscono un allungamento in relazione all’aggravarsi della fattispecie.

Il ritardo con cui il legislatore è intervenuto nel prestare tutela pena in materia ambientale non deve sorprendere. Basti pensare che solo nel  9 marzo 2022 è entrata in vigore nell’ordinamento giuridico italiano, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, intitolata “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. La legge ha integrato l’articolo 9 della Costituzione aggiungendovi un 3° comma, secondo cui la Repubblica “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. E ha integrato l’articolo 41, prevedendo al 2° comma che l’iniziativa economica privata non deve recare danno, in primo luogo, “alla salute” e “all’ambiente” e al 3° comma che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata”, oltre che a fini sociali, a fini “ambientali”.

Nel corso di questi anni era avvertita da più parti l’esigenza di intervenire in modo incisivo sul Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), introducendo nuove fattispecie di reato e aggravando le pene per le condotte illecite relative al ciclo dei rifiuti.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo intervento legislativo  è l’estensione della responsabilità penale anche al titolare dell’impresa o al responsabile dell’attività organizzata; se il reato viene commesso nell’ambito dell’attività aziendale, infatti, il titolare risponderà anche di omessa vigilanza, con applicazione anche del D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento  in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025, n. 233, introduce anche modifiche al Codice dell’ambiente, tra cui la trasformazione del reato di “Traffico illecito di rifiuti” da contravvenzione a delitto, ora definito come “Spedizione illegale di rifiuti”. Inoltre, sono previste delle pene più severe per i reati ambientali già previsti dal Codice penale. Il DL 116/2025 rappresenta un cambiamento epocale nella lotta contro l’illegalità ambientale, con misure severe e responsabilità estese a livelli dirigenziali. Computer Solutions è pronta a supportare le aziende con soluzioni digitali conformi e aggiornate, per garantire sicurezza normativa e operativa.

Vengono inasprite le pene per cui a seguito dell’ Abbandono e deposito rifiuti si rischia:

  • Per rifiuti non pericolosi, abbandonarli o scaricarli nelle acque può costare da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi di reclusione.
  • In forma meno grave, arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 € a 27.000 €.
  • Se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena sale a 2 – 6,5 anni di reclusione.

 

La legge in conclusione mira a rafforzare ed assicurare in termini di efficacia la risposta dello Stato rispetto ai reati ambientali.

 

 

A cura dell’avv. Roberto Francesco Iannone

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