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Nuove misure di contrasto all’immigrazione contenute nel Decreto legge del 19 settembre 2023 n. 124

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 adottato dal Governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri e recante, tra l’altro, misure di contrasto all’immigrazione clandestina. Le nuove norme, in vigore già da oggi 20 settembre, prevedono disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e la realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.

In particolare, viene in risalto l’art. 20 d.l. n. 124/2023 che modifica l’art. 14 TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) sostituendo il comma 5 con il seguente testo:

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

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