Con la sentenza n. 161 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’infondatezza e l’inammissibilità delle questioni relative alla legge della Regione Puglia (n. 41 del 2024) istitutiva, in via sperimentale, del servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici. Ha ribadito il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, è riservata allo Stato. Tuttavia nel caso della legge pugliese, è stato stabilito che essa non dà vita a una figura professionale inedita, al contrario, la disciplina regionale rientra nella sfera di competenza concorrente della “tutela della salute”.
Le Regioni hanno la facoltà di istituire servizi di assistenza psicologica, purchè l’esercizio di tale assistenza sia riservato ai professionisti già abilitati in forza della normativa statale.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni promosse in riferimento agli artt. 81, 97, I c. e 117, III c. (coordinamento della finanza pubblica) inammissibili.
Pertanto, sulla base di tali premesse, la sentenza de quo, salva la legge regionale pugliese relativa al sostegno psicologico in ambito oncologico, stabilendo che la sua istituzione rientra legittimamente nella competenza regionale in materia di tutela della salute. La figura dello “psiconcologo”, nei termini previsti dalla legge, deve essere inquadrata come un servizio di assistenza affidato ai professionisti già abilitati alla psicoterapia secondo la normativa statale.