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MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2024 N. 108 IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 [1], in materia di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, sono state apportate importanti e sostanziali modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.

In particolare l’art. 1, comma 1, lett. b) n. 2) del decreto legislativo n. 108 del 2024 dispone che: “Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’ Agenzia delle entrate, mediante l’interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale”.

L’art. 1, comma 1, lett. d) del medesimo decreto stabilisce che: “a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’ interpello”; “b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale”.

Il legislatore con questa norma, in buona sostanza, e’ intervenuto introducendo uno “scudo penale” in favore dei contribuenti “virtuosi” che comunicano all’Amministrazione finanziaria i rischi di natura fiscale, in modo preventivo, esaustivo e completo.

Invero, l’adempimento collaborativo del contribuente lo esonera dall’applicazione delle relative sanzioni penal-tributarie previste in materia di “Dichiarazione Infedele”, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che cosi’ recita: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e’ punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita’ di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita’ previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Questa tutela rafforzata in favore dei contribuenti “virtuosi” si rende applicabile, esclusivamente, alle violazioni fiscali riferite agli “elementi attivi” non dichiarati ovvero sottratti all’imposizione.

La comunicazione dei rischi di natura fiscale deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica dell’accesso al regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” e deve chiarire, in modo inequivocabile, la condotta del contribuente.

La voluntary disclosure per il passato e i benefici connessi sono estesi ai contribuenti gia’ inseriti nel suddetto Regime, a condizione che i rischi siano comunicati entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Correttivo.

 

 

[1] Il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 e’ entrato in vigore il 6 agosto 2024.

 

 

prof. Antonio Felice Uricchio

avv. Corrado Spriveri

 

 

Appendice al Volume: “LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NEI REATI TRIBUTARI DICHIARATIVI aggiornato al D. Lgs. n. 87/2024 in G.U. n. 150 del 28 giugno 2024”Autori: Antonio Felice Uricchio – Corrado Spriveri – A cura di Antonio Felice Uricchio, Gennaro Terracciano, Francesco Fimmano’ – Editore: Edizioni Duepuntozero

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