Il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, prorogando fino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini.
Ha tuttavia esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni:
i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell’udienza preliminare;
ii. nella fase predibattimentalee nel dibattimento di primo gradoinnanzi al Tribunale ordinario;
iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.
Rimane fermo poi il c.d. “doppio binario”, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.