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Mandato professionale e prova del contratto: la Cassazione chiarisce i limiti della forma scritta.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29427 del 6 novembre 2025 (Sez. I Civile), interviene nuovamente sul tema della prova del mandato professionale per attività di consulenza, ribadendo che la forma scritta non è condizione necessaria né per la validità né per la prova del contratto. Il mandato può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, anche orale, purché sia dimostrabile con mezzi idonei. Il giudice, valutando la natura del rapporto e la qualità delle parti, può ammettere la prova del contratto anche per testimoni o presunzioni. L’inopponibilità derivante dal difetto di “data certa” ai sensi dell’art. 2704 c.c. non riguarda infatti il contratto in sé, ma solo la scrittura che lo documenta. Pertanto, la stipulazione in data anteriore al fallimento può essere provata con qualsiasi mezzo consentito dall’ordinamento. Tuttavia, quando il professionista intende far valere un credito per compensi pattuiti tramite scrittura privata, resta a suo carico l’onere di dimostrare la certa anteriorità del documento rispetto alla dichiarazione di fallimento. Tale prova, precisa la Cassazione, può essere fornita anche per testimoni o presunzioni, ma solo se queste attestano in modo inequivoco la data di formazione del documento e non si limitano a fondare un mero giudizio di verosimiglianza. L’ordinanza consolida così un orientamento costante (cfr. Cass. n. 1792/2017, n. 2319/2016, n. 4705/2011, n. 21446/2023), riaffermando un equilibrio tra tutela del professionista e garanzie dei creditori nella procedura fallimentare.

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