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La Cassazione ridefinisce la “casa coniugale”: non contano solo i registri anagrafici

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30237 del 17 novembre 2025 cristallizza il significato di “ultima residenza comune dei coniugi” ai fini della competenza territoriale nei giudizi di separazione.

Il Tribunale competente per la separazione non è sempre quello della prima casa o della residenza anagrafica: è quello del luogo che, prima della crisi, era il vero centro della vita familiare.

Dimora abituale vs. semplice presenza

La Corte si è espressa su un caso in cui i giudici di merito (Tribunale di Chieti e Corte d’Appello dell’Aquila) avevano ritenuto competente Chieti, ignorando la successiva abitazione acquistata e cointestata a Cepagatti (Pescara). Avevano sostenuto che le assenze della moglie, trasferita per lavoro a Fano, rendessero la permanenza a Cepagatti “sporadica”.

La Cassazione, ribaltando questa prospettiva, ha chiarito che il criterio principale per la competenza è l’art. 706, comma 1, c.p.c., che si riferisce all’ultima residenza comune, da intendersi come dimora abituale della coppia ai sensi dell’art. 43 c.c.

I Pilastri della Definizione

La sentenza ha individuato due elementi essenziali per definire l’ultima residenza comune:

  1. stabilità e volontarietà: è il luogo dove i coniugi avevano stabilito la loro vita prima della cessazione della convivenza, manifestando l’intenzione di abitarvi in modo stabile;

  2. centro delle relazioni: deve essere il posto dove si mantengono le consuetudini di vita e si svolgono le normali relazioni sociali, familiari ed affettive.

Il caso del lavoro “fuori sede”

Il punto più rilevante della decisione riguarda i coniugi che vivono stabilmente in un luogo, ma uno dei due è costretto a spostarsi per motivi di lavoro.

La Cassazione ha stabilito che la stabile permanenza sussiste anche se uno dei coniugi lavora fuori dal Comune di residenza, a patto che:

  • torni presso l’abitazione abitualmente e in modo sistematico (come avveniva nel caso di specie, con rientri nel fine settimana);

  • mantenga lì il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Nel caso specifico, l’abitazione di Cepagatti, acquistata con mutuo “prima casa” dopo la vendita della precedente, era di fatto l’unico luogo dove si svolgeva la vita familiare. Il rientro nel fine settimana della moglie era sufficiente a configurare quel luogo come l’ultima e vera residenza comune.

Il fascicolo si sposta al Tribunale di Pescara

In conclusione, poiché l’ultima residenza comune, intesa nell’accezione sostanziale sopra precisata, era nel Comune di Cepagatti, la Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Pescara.

La sentenza sottolinea che, nella giustizia di famiglia, la sostanza degli affetti e delle abitudini prevale sulla mera forma anagrafica.

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