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LA CANCELLERIA CHE FORNISCE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA (CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 17/04/2025, N. 16134).

La Cancelleria che fornisce documentazione parziale, collazionata in modo incompleto, viola il diritto di difesa e di accesso agli atti del soggetto coinvolto in un procedimento a suo carico, in quanto pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha sottolineato l’importanza della tutela del diritto di difesa e la necessità di garantire un pieno e agevole accesso agli atti processuali.

In particolare, il difensore nominato in appello, ha segnalato la difficoltà nell’ottenere tempestivamente copia degli atti del processo, una lacuna che la Cancelleria ha parzialmente colmato solo a ridosso dell’udienza. Le comunicazioni formali tramite PEC con la Cancelleria, fornite dal legale, hanno evidenziato ritardi e incompletezza nella trasmissione della documentazione, con riferimento specifico alla sentenza di primo grado e all’atto di appello. All’esito di ripetute sollecitazioni infatti, la Cancelleria ha allegato solo parziale documentazione, collazionata in modo incompleto.

Di qui l’affermazione da parte della Cassazione del seguente principio: Gli imputati hanno il diritto di accedere pienamente agli atti del procedimento, diritto imprescindibile per una strategia difensiva efficace; la cancelleria che fornisce documentazione parziale, collazionata in modo incompleto, viola il diritto di difesa e di accesso agli atti del soggetto coinvolto in un procedimento a suo carico, in quanto pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa.

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