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LA CAMERA APPROVA DEFINITIVAMENTE LA NORMA CHE PONE UN LIMITE DI 45 GIORNI ALLE INTERCETTAZIONI

Il 19 marzo 2025, con 147 voti a favore, 67 contrari e un astenuto la Camera ha approvato il testo, già promosso in prima lettura dal Senato il 9 ottobre 2024 la norma che impone il limite di 45 giorni alla durata delle intercettazioni, pur precedendo che tale limite possa essere superato nei casi in cui “l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione”.

Il testo

Articolo 1

  1. All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».
  2. All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »; b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, ».

Si attende, comunque, la promulgazione e pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo, perché inizi ad avere effetto.

In sintesi

Le intercettazioni sono disposte, con decreto, dal pubblico ministero, che indica le modalità e la durata delle operazioni.

Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni. Tali proroghe, tuttavia, non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che:

– l’intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini:

– in relazione a un delitto di criminalità organizzata

– di minaccia col mezzo del telefono

in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi; a condizione che le intercettazioni siano “assolutamente indispensabili” per le indagini, ma solo se per dimostrarlo sono emersi “elementi specifici e concreti”, che il giudice deve includere nella motivazione per la proroga.

.

Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il Pubblico Ministero.

Il tetto di quarantacinque giorni resta, quindi, anche per i reati c.d. da codice rosso (es. violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, ecc.)  sebbene con un ordine del giorno presentato al testo si preveda l’impegno del governo a escludere dal tetto dei quarantacinque giorni anche questo tipo di reati.

In particolare:

I – La norma integra il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, con l’aggiunta del seguente periodo: “Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione“.

Testo integrato dell’art. 267 c.p.p.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari [328] l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono 23.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro [89 att.] riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

 

II – Viene, altresì, novellato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione introdotto dal comma 1 non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13. che in materia di intercettazioni reca una disciplina speciale con riguardo alle attività d’indagine relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono (comma 2).

Testo integrato dell’art. 13 d.l.152/1991

1In deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale , l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.

2Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.

 

 

 

 

A cura dell’avv. Pasquale Santoro

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