Nel caso di specie si trattava dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola elementare. Il Comune aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione al primo classificato. Il TAR aveva dichiarato illegittimo tale annullamento, dichiarando però inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
La società esclusa aveva quindi fatto appello al Consiglio di Stato per ottenere il risarcimento del mancato utile e del danno curriculare.
Sul tema và ricordato che nella materia dei contratti pubblici, l’illegititmità dell’azione amministrativa che si sia risolta nell’annullamento dell’aggiudicazione, prospetta una articolata struttura rimediale alla domanda di parte.
In particolare, è rimessa all’impresa pregiudicata l’opzione: per una tutela in forma specifica e per un risarcimento del danno per equivalente.
Ciò posto il C. Stato 05.11.2025 n. 8609, in relazione al danno da mancata aggiudicazione, ha ricordato che:
1) la relativa imputazione prescinde dalla colpa della stazione appaltante;
2) è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti sia sul piano dell’an che del quantum;
3) spetta, per contro, il lucro cessante, che si identifica con il c.d interesse positivo, e che ricomprende: il danno c.d. curriculare e il mancato profitto.
Quindi nel caso di specie la parte appellante era stata in grado di dimostrare con certezza come, avrebbe ottenuto la commessa e svolto i lavori, con conseguente danno da mancata aggiudicazione, da determinarsi per equivalente. Mancava la dimostrazione del danno curriculare.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio ha riconosciuto il risarcimento limitatamente al mancato utile, incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.