La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 depositata il 25.11.2025 ha dichiarato:
– l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, c. d legge Gelli Bianco), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato;
– l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
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1. Va premesso che l’art. 83 co. 1 c.p.p., oggetto del nuovo vaglio costituzionale, nel quali si stabisce che:
1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
era già stato sottoposto alla valutazione di legittimità della Corte, che, con sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, aveva riconosciuto la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria, sul presupposto che l’assicurazione obbligatoria prevista dalle leggi in materia svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i danneggiati pazienti danneggiati, sia i danneggianti (obbligati per legge ad assicurarsi), che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile, tra l’altro dotata di azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
2. Su questa premessa e considerato che la c.d. legge Gelli-Bianco ha introdotto anche nel settore sanitario l’obbligo assicurativo a carico del sanitario e della struttura, con azione diretta del paziente nei confronti dell’assicuratore, la soluzione del giudice delle leggi era scontata.
3. Nello specifico la questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio. Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.
4. La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamandosi ai propri precedenti citati (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), osservando che anche nel settore sanitario l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva. Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.
5. Alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, dunque, la norma può rileggersi nei seguenti termini
1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile [o dell’imputato nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dall’attività venatoria e dall’attività sanitari] e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
A cura dell’avv. Pasquale Santoro