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IL D.L. SICUREZZA 2025, LUCI E OMBRE DEL PROVVEDIMENTO

Tra le proteste delle opposizioni, in aula e fuori, il cosiddetto D.L. “Sicurezza” da oggi 4 giugno estrisecherà i suoi effetti, non solo di annuncio.

Entrato in vigore dal 12 aprile 2025, ecco cosa prevede il testo del cosiddetto dl Sicurezza che reca ‘disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario’.

Si introducono 14 nuovi reati e varie aggravanti, incentrate appunto, sul tema della   sicurezza e la sua percezione immediata da parte del cittadino.

Breve sintesi delle norme, e loro caratterizzazione

Lotta a terrorismo e criminalità organizzata

Il decreto introduce nuove fattispecie di reato, come la “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” punito con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.).

Relativamente alla lotta alla criminalità organizzata in senso stretto, si estendono le verifiche antimafia anche alle imprese che aderiscono al ‘contratto di rete’. Si esclude che il prefetto possa procedere d’ufficio a limitare alcuni effetti dell’informazione interdittiva antimafia per garantire adeguati mezzi di sussistenza ai familiari del destinatario della stessa.

Lotta all’usura

Gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, saranno affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

Occupazioni arbitraria di immobili

Nuovo è il reato di “occupazione arbitraria di immobile” con la possibilità – a determinate condizioni – che la polizia giudiziaria possa disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

Ampliamento delle tutele per le forze dell’ordine

Significativamente aumentata la tutela penale per le forze di polizia con aumento delle le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si introduce una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura (cosiddetta norma anti ‘no-Ponte e no-Tav’).

Si prevede la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi bodycam indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Viene inoltre introdotto un sostegno economico destinato alle spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti penali relativi al servizio.

Carceri e centri migranti

Nuovo il reato di ‘rivolta all’interno di un istituto penitenziario’, che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto “da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”. Tale reato sarà punibile con la reclusione da 1 a 5 anni (se consumato in carcere) o da 1 a 4 anni (se consumato in un struttura Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità e fino a 18 anni di reclusione quando la rivolta provochi morte o lesioni gravi.

Proteste in piazza e blocchi ferroviari

Nuova la circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Inasprita anche la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Si estende il cosiddetto Daspo urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Si estende l’arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia, come nel caso degli attivisti per il clima, o scioperanti in generale.

Accattonaggio e truffa

Inasprite le pene chi sfrutta minori nell’accattonaggio e per chi commette le truffe. Si rafforzano gli strumenti di repressione delle truffe agli anziani, con l’introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata con pene da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000.

La cannabis light diventa illegale in tutti i suoi passaggi per arrivare al consumo

Il decreto-legge vieta “la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati”. Di fatto tutte le infiorescenze di canapa sono diventate illegali, indipendentemente dal loro contenuto di THC.

Carcere e tutela dei minori

In tema di esecuzione della pena, si cancella l’obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo “se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti”. Si prevede la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.

Dl Sicurezza, quando entra in vigore

Il decreto legge sicurezza, entrato in vigore il 12 aprile scorso e approvato con voto di fiducia alla Camera il 29 maggio scorso, è stato votato in senato oggi, mercoledì 4 giugno, al Senato dove, anche qui, con una fiducia che ne ha blindato il testo.

 

Nota: La reazione delle opposizioni e delle Camere Penali

Se le opposizioni non hanno usato mezzi termini definendo il  decreto come figlio di una visione ideologica, autoritaria, che brandisce la sicurezza come alibi per restringere le libertà, d’altra parte, la stssa Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha proposto  una partecipata un’astensione dalle udienze penali nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2025, denunciando l’uso distorto del diritto penale come strumento di controllo sociale, specificando, in una sua nota ufficiale ed inequivocabile che trattasi di un provvedimento che mina le garanzie costituzionali, comprime il diritto di difesa e altera l’equilibrio tra repressione e tutela delle libertà.

 

Un cenno ai rilievi internazionali: grazie a questo decreto l’Italia continua ad essere Osservata speciale

Il Decreto Sicurezza ha attirato l’attenzione — e le critiche — di importanti organismi internazionali  quali l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che evidenzia il rischio di marginalizzazione degli immigrati regolari, con potenziali danni al mercato del lavoro e alla coesione sociale; il Consiglio d’Europa, il cui Commissario per i Diritti Umani ha espresso preoccupazione per l’ampliamento della custodia cautelare, che potrebbe violare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le stesse Nazioni Unite: richiamano il rispetto del principio di non-refoulement e il divieto di discriminazione razziale, sollevando dubbi sull’impianto normativo in materia di immigrazione e asilo.

 

Una svolta che impone vigilanza e dibattito

In definitiva il Decreto Sicurezza 2025 segna un passaggio cruciale nella gestione della sicurezza in Italia. Il Governo lo presenta come un intervento necessario e tempestivo; ma non può essere ignorato il rischio che si sacrifichino principi fondamentali sull’altare dell’urgenza. Si auspica una riflessione critica su compatibilità costituzionale, la sua effettiva utilità pratica ed il  rispetto degli obblighi internazionali.

 

 

4 giugno 2025

A cura dell’avv. Domenico Lamantea

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