Stando alle bozze della riforma, al capo dello Stato non spetta più il potere di nomina del premier (come prevede oggi l’articolo 92 Cost.), ma quello di conferire l’incarico al premier eletto, mentre mantiene il potere di nomina dei ministri, su indicazione del capo del governo.
L’articolo 92 della Costituzione viene così modificato dal testo della riforma:
Il governo della Repubblica è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al presidente del Consiglio dei ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.