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Fotovoltaico: TAR Toscana annulla stop a impianto per distanze

Il TAR Toscana accoglie il ricorso di una società contro il diniego regionale all’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico. La sentenza ribadisce la preminenza della normativa statale in materia di energia rinnovabile, in particolare sul tema delle distanze tra impianti. Decisivo il D.Lgs. 199/2021 e l’individuazione delle aree idonee.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. 1649 depositata il 21/10/2025 a seguito del ricorso R.G. n. 937/2024, ha annullato il decreto n. 7744/2024 della Regione Toscana che negava l’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Collesalvetti (LI). La decisione si basa sulla ritenuta incompatibilità del progetto con l’art. 6 della legge regionale 11/2011, che impone una distanza minima tra impianti fotovoltaici. Il TAR ha invece riconosciuto la preminenza della normativa statale in materia di energie rinnovabili.

Il fulcro della questione risiede nel rapporto tra la legislazione regionale e il D.Lgs. 199/2021, che recepisce la direttiva UE 2018/2001 (RED II) e definisce le aree idonee all’installazione di impianti FER. In particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 individua una serie di aree considerate immediatamente idonee, tra cui quelle agricole situate entro 500 metri da zone industriali o da altri impianti, creando una deroga alla disciplina regionale sulle distanze. Il TAR ha ritenuto che la norma regionale, nella parte in cui impone una distanza minima di 200 metri tra impianti, sia tacitamente abrogata per incompatibilità con la normativa statale.

La sentenza del TAR Toscana ha un impatto significativo per gli operatori del settore fotovoltaico, in quanto ribadisce la necessità di applicare prioritariamente la normativa statale che favorisce la realizzazione di impianti in aree già antropizzate. Ciò significa che le Regioni non possono imporre limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale. La pronuncia, inoltre, sottolinea l’importanza di valutare caso per caso le specifiche caratteristiche del progetto e del sito, evitando divieti generalizzati che ostacolino lo sviluppo delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

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