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Dubbi di costituzionalità dell’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non include nel novero dei familiari che rientrano nella nozione di impresa familiare il convivente «more uxorio»

Cass. civ., sez. Unite, ord. interlocutoria, 18 gennaio 2024, n. 1900

L’art. 230-bis c.c. prevede che il familiare che presta la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare, ma il terzo comma della norma, nell’elencare i familiari, non include il convivente more uxorio.

Con ordinanza interlocutoria n. 1900 del 18 gennaio 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno sospeso il giudizio e rinviato gli atti alla Corte costituzionale affinché verifichi la fondatezza dei dubbi di costituzionalità in relazione alla formulazione dell’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 117, comma 1, Cost., novellato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per le Sezioni Unite non è percorribile, data l’insuperabilità della lettera dell’art. 230-bis c.c. e i rischi di distonia del sistema, la strada di una interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea né è possibile recepire direttamente i principi enunciati dalla Corte EDU. Una ritenuta possibilità di includere nel novero dei familiari di cui all’art. 230-bis c.c. anche il convivente di fatto determinerebbe un effetto pressappoco paradossale, ossia quello di fornire tutela ad una situazione giuridica, l’attività del convivente nell’impresa familiare, che fino al 2016 non solo non era tipizzata, ma per la giurisprudenza prevalente, addirittura esclusa dall’alveo applicativo dell’art. 230-bis, ma soprattutto si accorderebbe al convivente, ex post, alla luce di un raffronto strutturale tra l’art. 230-bis e l’art. 230-ter, una tutela che, per i fatti antecedenti al 2016, risulta essere superiore rispetto a quella poi espressamente prevista dal legislatore con la L. n. 76/2016 (non senza rilievi in termini di irragionevolezza sol che si consideri che il riconoscimento del mero diritto a partecipare agli utili, ai beni e agli incrementi non pare certo idoneo ad assicurare una sufficiente tutela sul piano patrimoniale al convivente lavoratore, il quale, in caso di mancata produzione di utili, finirebbe per essere privato di ogni compenso per l’attività lavorativa prestata, in contrasto con quella stressa prefigurazione di un nucleo essenziale di tutela cui, come detto, l’ordinamento è tenuto, oltre che con il principio di parità di trattamento del lavoro prestato).

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