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Decreto Caivano: confisca allargata nei reati di lieve entità sugli stupefacenti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 depositata il 7 novembre 2025 ha rigettato una serie di questioni di legittimità concernenti l’applicazione della confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p. in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art 73, c, 5 ,D.P.R. n.309/1990.

Pur dando atto del proprio orientamento secondo cui è costituzionalmente illegittima l’estensione di discipline di sfavore al delitto cosiddetto “piccolo spaccio” di cui all’art 73, c.5, D.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole, la decisione del legislatore del 2023 di estendere la confisca per sproporzione al delitto in esame, allorchè i beni trovati nella disponibilità dell’agente risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Ha osservato altresì che, la giurisprudenza di legittimità, alla luce proprio della modifica dell’art 85 bis T.U. stupefacenti, ha esteso anche al “piccolo spaccio” l’applicabiltà della confisca allargata, anche considerando che l’art. 240 bis c.p. prevede l’obbligatoria applicazione della confisca allargata in relazione a tutti i reati elencati nell’art. 51 c. 3-bis, c.p.p., il quale contempla i delitti di cui all’art 74 D.P.R. n. 309/1990 nella sua interezza.

Pertanto ad avviso della Corte Costituzionale la confisca allargata non costituisce una pena ma una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, con conseguente applicabilità del principio secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado. E quindi tale diritto è immune da censure dal punto di vista costituzionale e convenzionale.

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