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DASPO urbano legittimo per parcheggiatori abusivi: la Cassazione conferma

La Suprema Corte convalida la misura preventiva del Questore per i parcheggiatori abusivi, ribadendo che la reiterazione di condotte moleste integra pericolo per la sicurezza pubblica.

Cassazione: DASPO urbano legittimo anche per i parcheggiatori abusivi

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8795 depositata il 6 marzo 2026 (esito dell’udienza del 5 giugno 2025), ha ribadito la piena legittimità del cosiddetto DASPO urbano nei confronti di chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore, anche in assenza di concreti episodi di estorsione. Questa pronuncia della Quarta Sezione Penale segna un ulteriore consolidamento della misura interdittiva del Questore come strumento anticipato di tutela della sicurezza pubblica nelle aree cittadine più sensibili. Il principio cardine affermato è che la reiterazione di condotte moleste e di richieste di denaro agli automobilisti, pur non configurando necessariamente il reato di estorsione, è sufficiente a integrare il pericolo per la sicurezza pubblica richiesto per l’emissione del provvedimento di allontanamento.

Il perimetro del DASPO: prevenzione basata sul ‘mero pericolo’

La decisione della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza la funzione preventiva del DASPO urbano, disciplinato dall’art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017. Il caso esaminato riguardava un soggetto già destinatario di un divieto di accesso a una specifica zona di Milano, sorpreso nuovamente a svolgere attività di parcheggiatore abusivo in un’area sensibile. La difesa aveva contestato la carenza di istruttoria e motivazione in ordine al pericolo per la sicurezza pubblica e il difetto di conoscenza del provvedimento per difficoltà linguistiche. La Corte ha respinto queste argomentazioni, evidenziando che per l’applicazione del DASPO non è richiesta la prova di condotte estorsive in senso stretto. È sufficiente che le modalità ripetute di richiesta di denaro e l’interferenza con la fruizione degli spazi pubblici creino un rischio per la sicurezza degli utenti, in particolare gli automobilisti. La motivazione del provvedimento questorile, basata sui verbali della polizia locale, è stata ritenuta idonea, e la Corte ha riaffermato che il giudice ordinario può esercitare solo un sindacato di legittimità sull’atto amministrativo presupposto, senza poter sostituire il proprio giudizio a quello di pericolosità espresso dall’autorità di pubblica sicurezza.

Parcheggiatore abusivo: basta l’esercizio non autorizzato

Parallelamente, la sentenza affronta anche la configurazione del reato di parcheggiatore abusivo, di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada). La Cassazione ha ribadito che per l’integrazione di tale reato è sufficiente il mero esercizio non autorizzato dell’attività da parte di un soggetto già colpito da sanzione amministrativa definitiva. È quindi irrilevante l’effettiva dazione di denaro. Questa interpretazione sottolinea come la condotta illecita non dipenda dall’ottenimento di un compenso, ma dalla violazione delle norme che regolano l’autorizzazione a svolgere tale servizio. La decisione si consolida come un importante presidio nelle politiche di sicurezza urbana, rafforzando la capacità delle autorità di intervenire tempestivamente contro fenomeni che, pur apparendo minori, possono generare disagio e un senso di insicurezza nella cittadinanza, contribuendo al degrado degli spazi pubblici.

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