Pubblicata la decisione del Ministero del Lavoro sull’applicabilità del Titolo II del D.Lgs. 81/08 alle attività di Antincendio Boschivo (AIB). La Commissione Interpelli chiarisce il concetto di “Luogo di Lavoro” in ambito agricolo-forestale, escludendo i terreni esterni non edificati.
Il quesito: AIB e applicazione del Titolo II (luoghi di lavoro)
Il dibattito sulla corretta applicazione delle norme di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) in ambienti complessi come le attività di Antincendio Boschivo (AIB) è sempre attuale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emesso l’Interpello n. 2/2025 per rispondere a un quesito cruciale sollevato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, su richiesta del Comando del Corpo Forestale.
Il nodo centrale è il seguente: le postazioni e vedette AIB – considerate parte del lavoro agricolo-forestale – sono da qualificarsi come “Luoghi di Lavoro” ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/08?
La controversa esclusione dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis)
Il dubbio nasce dall’articolo 62, comma 2, lettera d-bis) del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che le disposizioni relative al Titolo II (“Luoghi di Lavoro”) non si applicano a:
“…i campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”
Se questa esclusione fosse applicabile integralmente alle postazioni AIB, ne conseguirebbe che non sarebbero applicabili né il Titolo II stesso né, di conseguenza, l’Allegato IV (che definisce i requisiti specifici dei luoghi di lavoro).
La risposta del Ministero: il ruolo della sentenza di Cassazione
Nel fornire il suo chiarimento, la Commissione per gli interpelli ha premesso di poter rispondere solo a quesiti di carattere generale. Tuttavia, ha chiarito la questione fondamentale facendo riferimento a un precedente giurisprudenziale determinante: la Sentenza della Cassazione Penale n. 49459 del 29 dicembre 2022.
La Differenza tra terreno esterno e area di pertinenza
Sulla base della ratio legis (finalità della legge) e del principio espresso dalla Corte di Cassazione, il Ministero stabilisce:
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NON sono considerati “Luoghi di Lavoro” ai fini del Titolo II del D.Lgs. 81/08: i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta l’attività agricola o di selvicoltura (come definita dall’art. 2135, comma 2, del Codice Civile).
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SONO considerati “Luoghi di Lavoro” e quindi soggetti al Titolo II: le aree di immediata pertinenza della sede aziendale (magazzino, deposito, ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (es. carico/scarico merci) e/o le attività connesse (art. 2135, comma 3, C.C.) svolte normalmente in luoghi chiusi.
Cosa significa per la sicurezza lavoro AIB
In sintesi, per quanto riguarda le attività di Antincendio Boschivo (AIB):
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Le vedette e le postazioni AIB che si trovano in boschi e terreni aperti (lontano da strutture edificate o di pertinenza stretta) non ricadono automaticamente sotto l’obbligo del Titolo II e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda i requisiti strutturali del luogo stesso.
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Tuttavia, le disposizioni generali del Titolo I (valutazione dei rischi, formazione, uso dei DPI, ecc.) rimangono sempre pienamente applicabili per garantire la sicurezza lavoro degli operatori AIB.
Questa interpretazione mira a bilanciare l’esigenza di sicurezza con la peculiarità degli ambienti agricoli e forestali, dove l’applicazione rigida dei requisiti strutturali (Allegato IV) risulterebbe impraticabile o incongrua.