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Confermata la discriminazione collettiva aziendale per limitazioni ai diritti politici dei dipendenti

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano ha messo un punto fermo in una controversia che solleva questioni cruciali sui diritti politici dei dipendenti all’interno delle grandi aziende.

La circolare contro le libertà fondamentali

La vicenda ruota attorno a una circolare aziendale del maggio 2025 che forniva “disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” in vista dei referendum abrogativi e dei ballottaggi amministrativi.

Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che tale circolare avesse imposto, o di fatto indotto, la totale astensione dal lavoro (tramite ferie, permessi o aspettativa non retribuita) a tutti i dipendenti e collaboratori candidati o anche solo membri di enti con posizione sui quesiti. Questo obbligo, o forte “invito”, è stato giudicato discriminatorio perché lesivo:

  • dell’espressione delle convinzioni personali e politiche.

  • dell’esercizio del diritto di elettorato passivo.

  • delle libertà fondamentali di pensiero e associazione.

Secondo il Giudice, l’azienda aveva “sviato istituti” come ferie e permessi dalle loro tipiche finalità, imponendo la sospensione dell’attività per ragioni legate alle opinioni personali dei lavoratori.

Confermato il risarcimento del danno non patrimoniale

Nonostante il ricorso in appello della società, la Corte ha confermato le statuizioni di merito più significative. In particolare, è stata pienamente accolta la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di Euro 50.000 in favore delle associazioni ricorrenti.

La Corte ha ribadito la funzione dissuasiva di tale risarcimento, sottolineando come la discriminazione collettiva, anche in assenza di una vittima immediatamente identificabile, leda la dignità umana e richieda una tutela effettiva in linea con il diritto europeo.

Il punto chiave: la Corte ha bocciato la tesi aziendale che il bilanciamento di interessi (tra neutralità del servizio pubblico e diritti individuali) fosse proporzionato. È stato evidenziato l’eccesso del mezzo adottato rispetto allo scopo, soprattutto per la sua portata generalizzata e indistinta.

Parziale riforma sulle misure aggiuntive

L’appello è stato accolto solo parzialmente, ridimensionando le misure aggiuntive ordinate in primo grado:

  1. piano di rimozione discriminazioni: l’ordine di adottare un piano per prevenire la reiterazione delle condotte discriminatorie è stato confermato, ma con una precisazione fondamentale: l’azienda dovrà solo “sentire” (consultare) le organizzazioni sindacali ricorrenti, e non raggiungere un “accordo” con esse, come previsto inizialmente.

  2. pubblicazione della sentenza: l’ordine di pubblicazione su quattro testate giornalistiche nazionali è stato limitato a una sola testata, in base alla specifica normativa (art. 28, co. VII, D.Lgs. n. 150/2011), individuata nel Corriere della Sera.

In conclusione, la decisione d’appello rafforza la tutela dei diritti politici dei dipendenti in un contesto lavorativo, inviando un segnale chiaro alle aziende sulla necessità di un bilanciamento proporzionato tra le esigenze aziendali e le libertà costituzionali dei lavoratori.

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