La Suprema Corte conferma l’illegittimità del controllo delle email personali dei dipendenti, anche su server aziendale, se condotto senza previa informativa e dopo la cessazione del rapporto. Prove inutilizzabili in causa.
Privacy lavoratori: Cassazione blocca prove illegittime
La Cassazione, con la sentenza n. 24204 del 29 agosto 2025, ha stabilito l’illegittimità del controllo delle email personali dei dipendenti, anche su server aziendali, se condotto senza adeguate garanzie. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano. La società chiedeva risarcimento a ex dipendenti per concorrenza sleale, basando le accuse su prove informatiche da email. Mentre il Tribunale aveva accolto le pretese, l’Appello aveva dichiarato le prove inutilizzabili per violazione della privacy, ribaltando la sentenza. La Cassazione ha avallato l’Appello, ponendo un limite ai poteri di controllo datoriali.
Limiti al controllo datoriale: i principi CEDU e privacy
La sentenza si basa sui principi di tutela della vita privata e della corrispondenza (CEDU, caso Barbalescu). La Cassazione ha ribadito che comunicazioni da account personali, anche su sistemi aziendali e protette da password, sono tutelate. Essenziali i criteri di *finalità legittima*, *proporzionalità* e *preventiva informazione dettagliata* ai dipendenti sui controlli. Le indagini della società avvennero dopo la cessazione del rapporto e senza prova di informativa o consenso per il monitoraggio email. Un controllo massivo o preventivo è illegittimo; l’attività deve essere “difensiva” e regolamentata (art. 4 Statuto Lavoratori pre-D.Lgs. 151/2015 e Codice Privacy). Esclusa l’equiparazione di account personali e aziendali senza esplicita regolamentazione aziendale.
Conseguenze per le aziende: invalidità delle prove e costi legali
La Cassazione ha confermato l’insindacabilità d’Appello sull’illegittimità dei controlli, dichiarando inutilizzabili le prove della società. Per questo, è stato negato il risarcimento danni alla società, mancando il nesso causale tra le condotte illecite attribuite agli ex dipendenti e i danni lamentati. La sentenza ribadisce l’onere della prova a carico di chi invoca un diritto e che allegazioni senza valido supporto probatorio, specialmente se illecitamente acquisito, non sono ammissibili. Questa pronuncia è un importante precedente per la privacy dei lavoratori, imponendo alle aziende stringenti procedure di compliance per gestione dati e controllo comunicazioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese legali.