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BIKINI BANDITI E PETTI NUDI SOTTO ACCUSA, GALLIPOLI VARA IL CODICE DEL DECORO ESTIVO

C’è chi detta legge e chi detta moda. A Gallipoli, il Sindaco ha deciso di fare entrambe le cose. Con l’Ordinanza n. 217 del 3 giugno 2025, cha ufficialmente messo al bando la “circolazione esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo” nel centro storico e per la via principale.

L’ordinanza è seria. Serissima. Ma è difficile non sorridere all’idea di un agente in borghese intento a valutare la grammatura di un pareo trasparente o la profondità di una scollatura. Forse il prossimo passo sarà la perizia tecnica sulla taglia del costume?.

FONDAMENTO GIURIDICO O FASHION VICTIM?

Niente paura: la norma non è frutto di un colpo di sole. L’ordinanza si fonda sull’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di emanare provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza e la vivibilità urbana. E, tra le fonti invocate nell’ordinanza, spunta anche il “Decreto Salvini” (D.L. 113/2018), perché il bikini, evidentemente, è diventato questione di ordine pubblico nazionale.

Insomma, non si tratta solo di malcostume, ma di costume fuori luogo. E l’invasione estiva di addomi nudi ed abiti da spiaggia in centro è considerata ufficialmente “pregiudizievole del decoro e della vivibilità urbana”.

· COSA PREVEDE IL “DRESS CODE” GALLIPOLINO?

Riepilogando, il cuore dell’ordinanza è questo:

– Divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo nel centro storico e su Corso Roma (ad eccezione delle aree balneabili);

– Divieto di entrare negli uffici comunali con abbigliamento “poco decoroso”, cioè:

  • costume da bagno
  • torso nudo
  • pantaloncini
  • canotta

– Sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chi trasgredisce.

L’ordinanza è in vigore dal 4 giugno al 30 settembre 2025. Dopo, potremo forse tornare a mostrare l’ombelico con dignità e senza sanzione.

· IL BIKINI PUÒ OFFENDERE IL DECORO?

Ahimè, sì. Anche se lo avete pagato 120 euro e vi dona moltissimo.

La giurisprudenza amministrativa riconosce ai Comuni un certo margine di manovra in materia di decoro, specie nei luoghi di particolare pregio artistico, storico o turistico. Sul punto, ad esempio, si veda la sentenza del Tar Calabria n. 1666/2022, che ha ritenuto legittime una ordinanza locale che, pur senza criminalizzare infradito e ombelichi, mirava a evitare che la città di mare, coinvolta, diventasse un “prolungamento naturale della spiaggia”.

Giuridicamente, si tratta di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Tradotto: uno di quei provvedimenti con cui il Sindaco può intervenire per prevenire situazioni di degrado, pericolo o disordine… anche stilistico.

CONCLUSIONI

Nel pieno del Salento più affollato d’Italia, dove le discoteche iniziano a suonare alle 18, la movida termina solo ad ottobre e l’aperitivo si prende già in pareo, il Comune impone sobrietà tessile.

Ironia della sorte, il tutto mentre le vetrine espongono costumi succinti e parei trasparenti, l’ordinanza invita al cotone coprente e alla polo con colletto. Il rischio? Che tra una multa e un richiamo, Gallipoli si trasformi in una fashion week del pudore.

Ma attenzione, battute a parte: dietro questa ordinanza si cela un serio tentativo di regolamentare la convivenza in un contesto ad alta pressione turistica.

È del tutto condivisibile che, per accedere agli uffici pubblici e istituzionali, sia richiesto un abbigliamento consono al rispetto del luogo e delle funzioni che vi si svolgono. Tuttavia, ben diverso è il discorso quando si parla di strade, piazze e vie cittadine in piena estate. Alle 18, con il sole ancora alto e l’asfalto che ribolle, tra gelati che si sciolgono in pochi secondi e turisti accaldati in cerca d’ombra, forse qualche vestito in meno è più una necessità fisiologica che una provocazione. In certe giornate afose, più che una trasgressione al decoro, un abbigliamento leggero può rappresentare una forma elementare di sopravvivenza urbana.

Certo, siamo nel 2025, e forse – con le emergenze vere che ci circondano – preoccuparsi di un ombelico scoperto o di un costume troppo colorato può sembrare una battaglia un po’ fuori stagione.

E poi, diciamocelo: una donna in bikini, abbronzata e sorridente, può essere una visione splendida. Non un’offesa al decoro, ma una opera d’arte vivente, degna di coesistere – senza sfigurare – accanto a statue, affreschi e architetture storiche. Il corpo femminile – e, naturalmente, quello maschile –  se proposto con naturalezza e non con volgarità, è parte della bellezza del paesaggio umano, non una minaccia all’ordine urbano.

Semmai, verrebbe da dire – in generale e non con riferimento alla splendida Gallipoli – il vero decoro urbano dovrebbe preoccuparsi di ben altro. Della mancanza di controlli sul bivacco notturno, degli schiamazzi che spezzano il sonno dei residenti, della vendita incontrollata di alcolici ad ogni ora, delle piazze occupate da spaccio e degrado, e di tutti quei fenomeni che, sì, quelli davvero, mettono in crisi la vocazione turistica di una città e la sua capacità di accogliere, vivere, convivere.

Chissà, poi, se l’ordinanza dovesse essere impugnata: potrebbe diventare il caso giurisprudenziale dell’estate.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

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