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Appalti: accesso integrale all’offerta prevale sulla riservatezza

Il TAR Piemonte ribadisce il diritto di accesso agli atti di gara, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali. Prevale l’interesse alla difesa in giudizio dei concorrenti, a meno che non sussistano comprovate ragioni di riservatezza industriale. L’ASL TO4 dovrà quindi fornire la documentazione completa.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 1469/2025, ha accolto il ricorso di una cooperativa sociale contro l’Azienda Sanitaria Locale TO4. La vicenda riguarda una procedura di gara per l’affidamento del servizio di fisioterapia domiciliare. La ricorrente lamentava il diniego di accesso integrale alla documentazione dell’aggiudicatario, Punto Service, in particolare all’offerta tecnica. Il TAR ha ordinato l’esibizione dei documenti completi.

La decisione si basa su consolidati principi giurisprudenziali in materia di accesso agli atti nelle procedure di appalto. Il TAR Piemonte richiama l’art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e diverse sentenze di altri TAR. Si ribadisce che la limitazione del diritto di accesso è ammissibile solo in presenza di informazioni che costituiscono un vero e proprio segreto tecnico o commerciale, rispondente a precisi requisiti di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione. La mera affermazione di un know-how non è sufficiente.

La sentenza ha importanti implicazioni per le imprese che partecipano a gare d’appalto. Le stazioni appaltanti devono valutare attentamente le richieste di oscuramento di documenti presentate dai concorrenti, verificando l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale. L’accesso agli atti rimane la regola, soprattutto per consentire ai concorrenti di tutelare i propri interessi e verificare la correttezza delle valutazioni della commissione di gara. L’ASL TO4 dovrà ora esibire la documentazione richiesta in forma integrale entro 20 giorni.

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