Il D.Lgs. 213/2025 introduce aggiornamenti significativi in materia di protezione dei lavoratori dall’amianto. Novità su valutazione dei rischi, limiti di esposizione, notifiche e bonifiche.
Amianto, scattano le nuove disposizioni di legge
Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di amianto, introdotte dal D.Lgs. 213/2025. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e modifica il D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, ampliando il campo di applicazione e coordinandosi con la normativa europea. Le modifiche riguardano valutazione del rischio, notifica, prevenzione, controllo dell’esposizione e gestione delle attività di bonifica.
Cosa cambia: focus su ambito e definizioni
Il D.Lgs. 213/2025 incide su diversi aspetti. Amplia il campo di applicazione delle norme, includendo ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche di aree interessate, attività estrattive e gestione delle emergenze. Viene chiarita la definizione normativa di amianto, con riferimento alla classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A (Regolamento CE 1272/2008). Rafforzati gli obblighi del datore di lavoro nella fase preliminare ai lavori, soprattutto per edifici anteriori al 1992. Se le informazioni sulla presenza di amianto sono mancanti, diventa obbligatorio un esame specifico da parte di un operatore qualificato.
Valutazione del rischio e misure di prevenzione
L’articolo 249 del D.Lgs. 81/2008, modificato, introduce l’obbligo di valutare i rischi per ogni attività con esposizione potenziale all’amianto. La rimozione deve essere prioritaria rispetto ad altre forme di manutenzione. L’articolo 250 rafforza gli obblighi di notifica, con dettagli sulle informazioni da includere (ubicazione, quantità, procedure, numero lavoratori, durata). L’articolo 251 ridefinisce le misure di prevenzione e protezione, imponendo di minimizzare la concentrazione di polvere di amianto. Viene inoltre stabilito l’uso di DPI adeguati e procedure di decontaminazione.
Implicazioni pratiche e sorveglianza sanitaria
Le nuove disposizioni richiedono ai datori di lavoro un adeguamento delle procedure di sicurezza e una maggiore attenzione alla valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria (articolo 259) viene mantenuta con cadenza almeno triennale. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata con microscopia elettronica o metodi equivalenti più accurati. Il valore limite di esposizione viene abbassato a 0,01 fibre/cm³. L’INAIL (ex ISPESL) assume un ruolo centrale nella gestione dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie. Viene introdotto l’Allegato XLIII-ter, che elenca le patologie correlate all’amianto.